Cass. civ. Sez. V n. 27642 del 23.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 27642/2026, depositata il 23/10/2026 (R.G. 11348/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: notifica temporaneamente irreperibile raccomandata irregolarità avviso di ricevimento – vizio determinante – non sussiste principio diritto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11348/2024 R.G. proposto da: rappresentata e difesa dall’avvocato unitamente all’avvocato -ricorrentecontro Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Sassari in persona del legale rappresentante pro tempore -intimatononché Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenteavverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo della Sardegna n. 783/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, concluso rigetto ricorso.
Uditi per la ricorrente l’Avv. e per la controricorrente l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca.
FATTI DI CAUSA
Alla sig.ra veniva notificato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale le era contestato un maggior reddito derivante dalla partecipazione a una società di fatto. La contribuente proponeva ricorso dinanzi al giudice di prossimità, che lo dichiarava tardivo. Riteneva, infatti, che la notificazione dell’atto impositivo si fosse perfezionata decorso il termine di dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale della raccomandata contenente l’atto, deposito comunicato mediante raccomandata informativa (CAD). La contribuente proponeva appello, deducendo l’irregolarità della procedura di notificazione, poiché la CAD indicava che l’atto depositato proveniva dall’Ufficio del Lavoro anziché dall’Agenzia delle entrate. Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo sufficienti gli altri elementi identificativi, in particolare l’indirizzo e l’ufficio di provenienza, e considerando irrilevante l’errore. La notificazione doveva pertanto ritenersi regolare e perfezionata decorsi dieci giorni dal deposito; ne conseguiva la tardività del ricorso, proposto oltre una settimana dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. Il giudice rilevava, infine, che l’atto era stato comunque ritirato, a conferma dell’avvenuta conoscenza da parte della contribuente.
La sig.ra ricorre per cassazione, affidandosi a un unico, articolato motivo, cui l’Avvocatura generale dello Stato replica con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale, dott. Alessandro Pepe, ha depositato una requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. Anche la contribuente ha successivamente depositato una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
Non ravvisandosi evidenza decisoria, la causa veniva rinviata alla trattazione in pubblica udienza. In prossimità di quest’ultima, sia il Procuratore generale sia la parte privata hanno depositato ulteriori scritti a illustrazione delle rispettive posizioni, con specifico riguardo ai profili evidenziati nell’ordinanza interlocutoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato a un unico, articolato motivo.
1.1. Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., richiamato dall’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la violazione dell’art. 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890. In particolare, la ricorrente sostiene che il giudice dell’appello abbia interpretato erroneamente la disciplina della notificazione a mezzo posta. Da un lato, la notificazione a mezzo posta si perfezionerebbe soltanto con la ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito, mentre sarebbe irrilevante la sua mera spedizione. Sarebbe pertanto erronea la tesi secondo cui la notificazione si perfeziona allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della CAD, senza verificare se e con quali modalità essa sia stata ricevuta dal destinatario. Dall’altro lato, l’indicazione, quale richiedente la notificazione, di un soggetto diverso da quello effettivo non costituirebbe una mera svista, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma riguarderebbe un elemento essenziale della CAD, poiché l’art. 8 della l. n. 890 del 1982 prescrive che essa indichi il soggetto richiedente.
2. Occorre premettere che l’ordinanza interlocutoria n. 24164/2025 ha posto in dubbio la validità della conoscenza legale dell’atto impositivo notificato per compiuta giacenza. Dall’esame dell’avviso di ricevimento della CAD successivamente spedita non risultava, infatti, “la spunta dell’immissione dell’avviso in cassetta e dell’affissione alla porta d’ingresso” (par. 2.2 dell’ordinanza). Secondo l’ordinanza interlocutoria, tale omissione avrebbe potuto incidere sulla validità del procedimento notificatorio conseguenza, sulla decorrenza termine d’impugnazione, che presuppone una valida conoscenza legale dell’atto, non sostituibile dalla mera conoscenza di fatto.
Nell’ordinanza di rinvio si è inoltre evidenziata la novità rappresentata da Cass. n. 5178/2025, che ha enunciato il seguente principio: “La notificazione, pur non costituendo un requisito di esistenza o di perfezionamento dell’atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell’atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest’ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell’atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell’atto a 2.1. Va anzitutto osservato che si tratta di un precedente isolato, in contrasto con l’orientamento consolidato, secondo cui la piena conoscenza effettiva dell’atto impositivo può supplire all’inesistenza della relativa notificazione. Quest’ultima costituisce, infatti, una condizione integrativa dell’efficacia della decisione adottata dall’Ufficio finanziario e non un requisito di esistenza giuridica e di perfezionamento dell’atto (cfr. Cass. n. 17183/2026, Cass. n.13348/2025, Cass. n. 24518/2024, Cass. n. 15553/2024 e Cass. n. 6862/2023 nonché, più risalenti, Cass. n. 13584/2017, Cass. n. 10209/2017, Cass. n. 10445/2011 e Cass. n. Altresì, va notato come la prefata pronuncia Cass. n. 5178/2025 parla di impossibilità di surrogazione della notizia aliude percepta rispetto alla procedura di notifica, ma non distingue fra notifica a mani, a mezzo posta, all’irreperibile o alle altre ipotesi notificatorie in cui si forma una conoscenza legale a prescindere dalla conoscenza effettiva. Più recentemente, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sul punto a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 15564/2025, ha espressamente “disatteso” la tesi di Cass. n. 5178/2025 e, con la sentenza n. 17183/2026, ha confermato il precedente orientamento, sulla base di argomentazioni che qui si condividono.
2.2. Nel caso di specie, nonostante l’avvenuto ritiro del plico presso l’ufficio, viene denunziata mancanza della spunta attestante l’esecuzione delle formalità di affissione o di immissione in cassetta sull’ “avviso di ricevimento” della raccomandata contenente la CAD. Come questa Corte ha già rilevato in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.(Cass. n.8895/2022).
Tale enunciato costituisce applicazione del principio affermato da Sezioni Unite n.10012/2021, secondo cui la prova del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi del’art.8 l.890/1982 richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Tuttavia, nel caso in esame, pur non risultando rispettate le formalità relative alla compilazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, la dimostrazione che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità della destinataria è data dal successivo ritiro del plico presso l’ufficio postale: se non avesse avuto notizia della sua giacenza e non fosse stata in possesso degli estremi identificativi della raccomandata contenente l’atto e della successiva CAD, la destinataria non avrebbe potuto recarsi presso l’ufficio postale né ottenere la consegna del plico. Ne consegue che il vizio della notifica deve ritenersi sanato ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., poiché l’atto — vale a dire l’ultimo adempimento costituito dall’avviso di ricevimento della CAD e, con esso, l’intero procedimento notificatorio di cui all’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982 — ha comunque raggiunto il proprio scopo.
In mancanza di allegazione e prova da parte della contribuente di circostanza che depongano in senso contrario, la conoscenza effettiva dell’atto, a seguito del suo ritiro, consente di desumerne l’introduzione nella sfera di conoscibilità della destinataria attraverso il procedimento di notifica.
Per completezza va precisato che non si tratta qui di far valere la conoscenza di fatto in alternativa alla conoscenza legale a seguito di un procedimento notificatorio regolare, ma -all’opposto- di rilevare come l’avvenuto ritiro del documento dimostri il buon esito del procedimento notificatorio, per cui la prefata carenza nell’avviso di ricevimento si riduce ad irregolarità qua vitiatur sed non vitiat.
2.3. Le medesime conclusioni trovano riscontro nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, Cass. n. 26287/2019, pronunciandosi su un caso nel quale non era stato prodotto l’avviso di ricevimento dell’atto notificato a mezzo posta, ha affermato: <<5.1 Una pluralità di ragioni inducono a ritenere che il ritiro del plico presso l’ufficio postale costituisca un pieno equipollente della produzione dell’avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione. 5.2 Anzitutto, viene in rilievo il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.). Infatti, in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l’atto giudiziario, avendolo ritirato presso l’ufficio postale. 5.3 Il ritiro del plico presso l’ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell’avviso immesso in cassetta in occasione dell’accesso dell’agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poiché è solo essendo in possesso di almeno uno di questi due documenti che il destinatario può recarsi all’ufficio postale e ritirare la raccomandata, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie. Pertanto, il ritiro del plico presso l’ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce “prova indiretta” dell’avvenuta ricezione dell’avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico>>.
Accertata la sanatoria del vizio relativo all’avviso di ricevimento della CAD (quindi il carattere non esiziale della carenza formale), torna a operare l’intero meccanismo notificatorio previsto dall’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982. In particolare, trova applicazione l’ultima parte della disposizione, secondo cui <<la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente …>>.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che la raccomandata contenente la CAD è stata spedita il 29 aprile 2013; tale circostanza deve ritenersi pacifica costituisce, comunque, accertamento di fatto insindacabile e non specificamente censurato. Il plico è stato ritirato soltanto il 24 maggio 2013, mentre il ricorso è stato notificato il successivo 13 luglio 2013. Il plico può essere ritirato fino a dopo sei mesi dal deposito, ma l’atto ivi contenuto si presume conosciuto dal destinatario dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa.
Pertanto, in applicazione dell’ultima parte dell’art. 8, comma 4, il termine di dieci giorni scadeva l’8 maggio 2013. Ne deriva la tardività del ricorso, consegnato per la spedizione il 13 luglio 2013, oltre il termine di sessanta giorni.
Ne consegue la conferma della decisione della CTR e il rigetto della relativa censura della contribuente.
3. Tale conclusione non contrasta con la normale ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre, nel caso si tratti di notifica nulla, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento in cui il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (v. Cass. nn. 10209/2018 e 13584/2017, richiamate in Cass. Nel caso oggetto d’esame, la regolarità dell’ultimo segmento del percorso notificatorio è dimostrata dall’effettivo ritiro del plico, che fa presumere, in mancanza di elementi di segno contrario, neanche allegati dalla ricorrente, la disponibilità dell’informativa del suo deposito, con gli estremi utili al ritiro, da cui si deduce la piena conoscenza decorsi dieci giorni dalla spedizione delle CAD, come per legge.
Può quindi esprimersi il seguente principio di diritto: <<In tema di notificazione del temporaneamente irreperibile, il ritiro del plico raccomandato depositato presso l’ufficio postale, in difetto di altra prova, presuppone il ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), donde è dimostrata la piena conoscenza legale decorsi dieci giorni dalla spedizione di tale comunicazione, che si deve intendere 3.2. Quanto al secondo profilo, l’erronea indicazione dell’ufficio richiedente la notificazione deve ritenersi non essenziale, poiché è pacifico che la provenienza dell’atto fosse comunque desumibile dai riferimenti all’Agenzia delle entrate e dal numero identificativo dell’atto impositivo. È stato infatti affermato che, in tema di notificazione a mezzo posta ai sensi della l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l’omessa indicazione nella CAD della tipologia dell’atto notificato e della parte a istanza della quale la notificazione è stata eseguita non determina alcuna nullità. Ai fini del raggiungimento dello scopo è sufficiente che il destinatario sia informato del tentativo di notificazione, in sua assenza, di un atto amministrativo o giudiziario, nonché delle modalità di ritiro e delle conseguenze del mancato ritiro. D’altra parte, l’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, diversamente dall’art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni (cfr. Cass., sez. II, n. 23400/2023).
4. Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.cinquemilaottocento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso