Dicatio ad patriam e prova dell’uso pubblico: irrilevanti i fatti sopravvenuti (C.G.A.R.S. n. 97 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dicatio ad patriam costituisce modo di costituzione della servitù di uso pubblico e ricorre quando il proprietario, anche senza intenzione di dar vita al diritto, pone volontariamente e con continuità un proprio bene a disposizione della collettività, che lo utilizza iuris servitutis publicae per soddisfare un’esigenza comune. L’istituto richiede l’uso esercitato da una collettività, la concreta idoneità dell’area a soddisfare interessi generali e un titolo valido, ravvisabile nel comportamento univoco del proprietario che manifesti la volontà di destinare il bene all’uso pubblico. Il consenso dei precedenti proprietari alle iniziative dell’amministrazione, protratte nel tempo e volte a imprimere l’uso pubblico, integra il titolo, mentre è irrilevante che la procedura espropriativa non sia stata portata a termine. La legittimità degli atti autoritativi si valuta secondo il principio tempus regit actum, con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, restando estranei al giudizio i fatti sopravvenuti. Il giudice amministrativo può autonomamente apprezzare i fatti e utilizzare le risultanze probatorie del giudizio penale, purché le sottoponga a vaglio critico.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo, recintato e munito di cancelli, impugnava davanti al TAR Sicilia una serie di provvedimenti comunali adottati tra il 2015 e il 2017, con i quali l’amministrazione gli aveva intimato la rimozione di cancelli, segnaletica, veicoli in sosta e altre opere, sul presupposto dell’uso pubblico di una strada insistente sul fondo e della sua funzione di collegamento del quartiere al centro abitato. Il ricorrente contestava l’esistenza del presupposto, sostenendo che si trattasse di una mera striscia di terra battuta, inidonea al transito.

Il TAR rigettava l’impugnativa, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni dominicali incidentali e ravvisando nella fattispecie una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam; qualificava quindi i provvedimenti come espressione di autotutela possessoria, salva la facoltà di agire ex art. 949 cod. civ. davanti al giudice ordinario. Proponeva appello il soccombente.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per notifica in copia cartacea anziché in file nativo digitale. La non conformità alle regole di redazione di cui all’art. 136, comma 2-bis, cod. proc. amm. e all’art. 9, comma 1, d.m. n. 40/2016 costituisce mera irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., richiamando Cons. Stato n. 1391 del 2022 e n. 817 del 2018. Rigetta anche l’eccezione di carenza di specificità dei motivi, rinvenendo puntuali critiche alla sentenza.

Nel merito richiama la nozione consolidata di dicatio ad patriam, quale modo di costituzione della servitù di uso pubblico, e gli indici che la integrano: uso collettivo iuris servitutis publicae, idoneità dell’area a soddisfare esigenze generali e titolo valido, ravvisabile nel comportamento univoco del proprietario (Cons. Stato n. 5438 del 2023; n. 5785 del 2019; Cass. Sez. un. n. 1072 del 1988). Su questa base ritiene corretta la decisione del TAR, che ha tratto il convincimento non solo dalla relazione tecnica comunale, ma da una serie di riscontri documentali convergenti.

La Corte chiarisce che la mancata confutazione delle difese non accolte non equivale alla loro omissione di considerazione: assolto l’onere motivazionale ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le tesi respinte restano assorbite dalla valenza delle difese accolte, coerenti con i riscontri fattuali. Nemmeno è decisivo che la strada sia stata tracciata per la movimentazione dei mezzi di cantiere, circostanza superata dall’avvio della procedura espropriativa, dagli interventi di manutenzione e dalla destinazione a strada di collegamento nel PRG.

Quanto alle informazioni del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il collegio ne dà lettura di sostanziale conformità alla ricostruzione peritale, sottolineando che il giudice amministrativo può autonomamente apprezzare i fatti e utilizzare le risultanze del giudizio penale, purché sottoposte a vaglio critico (Cons. Stato n. 3282 del 2014). Respinte le censure sui fatti successivi, perché la legittimità si valuta secondo il tempus regit actum (Cons. Stato n. 4227 del 2024). L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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