Chat criptate e sindacato di legittimità: motivi nuovi inammissibili nel riesame (Cass. pen. Sez. 4 n. 19392 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica dell’osservanza delle norme di legge e della coerenza logica della motivazione, restando preclusa ogni rivalutazione del compendio indiziario o delle risultanze fattuali esaminate dal giudice di merito. Le censure concernenti la gravità indiziaria, incluse quelle fondate sulla dedotta inutilizzabilità degli atti di indagine, devono essere specificamente devolute al Tribunale del riesame, non potendo essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, salvo l’ipotesi di contestazione della mancata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. L’eccezione di inutilizzabilità di un elemento a carico deve essere illustrata, a pena di inammissibilità, indicando l’incidenza dell’eliminazione del predetto elemento ai fini della c.d. “prova di resistenza”. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e comporta la sussistenza, salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità.
Il Fatto
L’indagato era stato raggiunto da ordinanza del GIP di Roma che applicava la custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico operante nel quartiere San Basilio di Roma, con compiti di consegna di partite di stupefacenti e recupero crediti, nonché di alcuni episodi di cessione o acquisto di cocaina.
Le indagini si erano avvalse di intercettazioni e acquisizione di chat tramite i sistemi Encrochat e Sky-Ecc, a seguito di ordini europei di indagine rivolti all’autorità francese. Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza genetica. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo in primo luogo la mancata sussumibilità delle condotte contestate nel contenuto delle chat, la mancata trasmissione dei file di log e la violazione dell’art. 31 della direttiva 2014/41/UE; in secondo luogo, la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Richiamando il principio della catena devolutiva, ha evidenziato che le censure sulla gravità indiziaria devono essere devolute al giudice del riesame e non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Tale conclusione si applica anche alla denunciata inutilizzabilità degli atti di indagine, che altrimenti si tradurrebbe in una critica al merito della valutazione indiziaria.
La Corte ha inoltre ricordato che la mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni da parte del pubblico ministero non determina l’inefficacia della misura né l’inutilizzabilità delle captazioni, che consegue solo all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge. Ha quindi sottolineato che chi lamenti l’inutilizzabilità deve illustrare l’incidenza dell’eliminazione dell’elemento ai fini della c.d. “prova di resistenza”, onere non assolto nel caso di specie. In ogni caso, l’ordinanza impugnata conteneva un analitico esame dei gravi indizi e dell’utilizzabilità delle chat, conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 23755 e 23756 del 29/02/2024 e della sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia UE del 30 aprile 2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Ha precisato che la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è speciale e prevalente rispetto all’art. 274 cod. proc. pen., e che il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a superarla. Il Tribunale aveva però adeguatamente motivato sulla contestazione temporalmente “aperta” del reato associativo e sulla valenza neutra del periodo trascorso in detenzione per altra causa, non emergendo elementi di rescissione del legame con il sodalizio e risultando meramente asserita l’attività lavorativa retribuita.
Nota della Redazione
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