Revoca lavoro pubblica utilità solo se ufficio ha dato impulso esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 37108 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, quando la pena principale è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria, e non del condannato, dare avvio al procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività individuata. L’inadempimento che legittima la revoca della pena sostitutiva è configurabile solo se l’organo deputato a promuovere la concreta esecuzione abbia dato impulso alla relativa fase. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, prima di revocare il beneficio, deve accertare l’avvio d’ufficio della fase esecutiva, senza poter addossare all’obbligato l’onere di attivarsi presso l’UEPE o di sollecitare l’autorizzazione alla modifica dell’ente. Nel regime anteriore al d.lgs. n. 150/2022, il potere di impulso spetta al giudice che ha disposto la sostituzione, dovendo questi individuare l’ente e le modalità attuative.
Il Fatto
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata con precedente sentenza di condanna, ripristinando la pena detentiva e pecuniaria originaria e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A fondamento della revoca il giudice aveva posto la mancata attivazione del condannato presso l’UEPE e la mancata sollecitazione dell’autorizzazione alla modifica dell’ente dopo il venir meno della disponibilità di quello indicato in sentenza.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della normativa sul lavoro di pubblica utilità e sostenendo che l’onere di dare impulso alla fase esecutiva grava sull’autorità giudiziaria e non sull’obbligato. La questione arriva così davanti alla Corte per stabilire se l’inerzia del condannato possa, da sola, giustificare la revoca.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, richiamando il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività spetta all’autorità giudiziaria e non al condannato (Sez. I n. 15861 del 17.09.2020, dep. 2021; Sez. I n. 7172 del 13.01.2016). Da ciò discende che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare che l’organo competente avesse concretamente promosso la fase esecutiva, ciò che nella specie non risulta avvenuto.
Quanto all’individuazione del giudice tenuto a dare impulso, la Corte osserva che, sebbene i precedenti facciano riferimento al pubblico ministero, il quadro normativo — in particolare l’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 — assegna un ruolo primario al giudice che ha emesso la sentenza e disposto la sostituzione. La disciplina demanda a un decreto ministeriale, in forza dell’art. 54, comma 5, d.lgs. n. 274/2000, la determinazione delle modalità di svolgimento: è il giudice a individuare l’attività e l’ente, secondo un sistema basato sul potere officioso dello stesso giudice.
La Corte sottolinea che il condannato ha la facoltà, non l’onere, di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva e non è tenuto a indicare l’ente né ad avviare il procedimento esecutivo (Sez. I n. 35855 del 18.06.2015; Sez. IV n. 53327 del 15.11.2016). Nel sistema riformato dal d.lgs. n. 150/2022, l’esecuzione del lavoro sostitutivo è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, ai sensi dell’art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen., a differenza di altre misure la cui esecuzione è affidata al pubblico ministero.
Nel caso concreto, la Corte rileva un vizio di motivazione: il programma non risultava ancora stilato né con l’ente originariamente indicato né con quello successivamente individuato, e l’ente designato aveva revocato la disponibilità prima della scadenza del termine assegnato al condannato per presentarsi. Il provvedimento impugnato, inoltre, non ha spiegato per quali ragioni l’indisponibilità sopravvenuta dell’ente debba ripercuotersi sul condannato, tanto più che la sentenza prevedeva che le comunicazioni relative a modifiche del piano spettassero all’ente e non all’obbligato. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Oristano per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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