Recesso ad nutum dell’acquiring tra obbligo di motivazione e buona fede (ABF Collegio di Napoli n. 4041 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti a tempo indeterminato il diritto di recesso ad nutum è libero e insindacabile nel merito, e la mancata indicazione delle ragioni non integra di per sé violazione della buona fede. L’esercizio della facoltà deve però avvenire secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, con valutazione non dell’an ma del modo del recesso: è illegittimo il recesso sorprendente, imprevisto e arbitrario, o irrazionale rispetto all’affidamento del cliente. La domanda volta a ottenere un facere infungibile può essere riqualificata in domanda di accertamento della illegittimità della condotta. L’accertamento della abusività non comporta automaticamente risarcimento, se il pregiudizio non è allegato né provato.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce due strutture alberghiere ed è convenzionata con l’intermediario come merchant per l’accettazione dei pagamenti con carta. Con nota del 13 giugno 2025 la banca comunica il recesso dall’accordo ai sensi dell’art. 11, lett. a, delle condizioni generali di contratto, con preavviso di sessanta giorni e senza indicare alcuna motivazione.
La società chiede di conoscere le ragioni del recesso e la revoca del provvedimento, con ripristino del rapporto. La banca si costituisce sostenendo la conformità della condotta alle previsioni contrattuali, l’insussistenza di un obbligo di motivazione nel recesso ad nutum e l’infondatezza delle pretese risarcitorie, non suffragate da elementi probatori.
La motivazione del Collegio
Il Collegio riqualifica in via preliminare la domanda. La richiesta di condanna a un facere infungibile sarebbe in astratto inammissibile, ma l’Arbitro, nella sua funzione di ausilio al cliente privo di assistenza tecnico-giuridica, può interpretarla come domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’intermediario, secondo l’orientamento di altri Collegi territoriali.
Nel merito, la regola convenzionale consente il recesso in qualsiasi momento con preavviso di due mesi. Il Collegio richiama l’art. 1855 c.c. e afferma che l’esercizio del recesso nei contratti a tempo indeterminato è libero e, di per sé, insindacabile, non potendosi apprezzare le scelte economiche delle parti.
Tale libertà va però coordinata con la clausola di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e con il principio di solidarietà. L’intermediario deve esprimere le ragioni che lo hanno indotto a interrompere il rapporto, e il recesso va esercitato con trasparenza e senza arrecare danno alla controparte. Il Collegio ribadisce l’orientamento maggioritario secondo cui lo scioglimento senza motivazione specifica è in sé legittimo: diversamente si ammetterebbe un sindacato sull’an del recesso. Il controllo riguarda invece il modo dell’esercizio, e colpisce il recesso sorprendente, imprevisto, arbitrario o del tutto irrazionale rispetto all’affidamento.
Nel caso concreto rileva che l’intermediario operi con un circuito di pagamento proprietario e gestisca in esclusiva anche il segmento dell’acquiring, avendo di recente aperto all’acquiring indiretto tramite partner terzi. L’operatore ha rilevanti quote nel settore turistico, specie verso clientela statunitense di fascia alta. Il recesso immotivato, senza indicazione di alternative, è idoneo a procurare alla società un significativo pregiudizio concorrenziale; la banca non ha chiarito l’accesso all’acquiring indiretto né ai programmi promozionali. La condotta è quindi connotata da sostanziale abusività.
Manca tuttavia ogni allegazione probatoria dei pregiudizi subiti. Per questa ragione il ricorso non è accolto, pur a fronte dell’accertata scorrettezza del modo in cui il recesso è stato esercitato.
Nota della Redazione
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