Interrogatorio preventivo e nullità della misura senza pericolo di inquinamento (Cass. pen. Sez. 2 n. 18888 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. costituisce condizione necessaria per l’emissione della misura cautelare personale, derogabile solo in presenza delle ipotesi tassative di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, che devono sussistere oggettivamente al momento dell’adozione del provvedimento genetico ed essere adeguatamente motivate sulla base del compendio acquisito. Il pericolo di inquinamento probatorio non può avere connotazioni ipotetiche, ma deve presentare i caratteri della specificità in relazione alle fonti di prova da tutelare, della concretezza e attualità e della individualizzazione delle condotte inquinanti, non potendo farsi carico all’indagato di comportamenti di correi se non in presenza di elementi che attestino il perseguimento di un condiviso interesse. L’omissione dell’interrogatorio preventivo determina la nullità a regime intermedio dell’ordinanza applicativa per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., e il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché si verte in ipotesi di inesistenza originaria di un requisito strutturalmente legittimante il titolo cautelare.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Potenza, giudicando in sede di rinvio, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione per delinquere, riciclaggio e intestazione fittizia di valori. La sentenza rescindente aveva rilevato un vizio di motivazione in ordine alla connessione posta a fondamento della deroga alla regola dell’interrogatorio preventivo, demandando al giudice di rinvio di tenere conto dell’intervento delle Sezioni Unite sulla questione.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’indagato, deducendo molteplici motivi incentrati, in via assorbente, sulla nullità del provvedimento per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo e sull’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, nonché sulla illegittima valorizzazione ai fini della gravità indiziaria di una conversazione captata tra un coindagato e un ufficiale di polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice di rinvio il compito di ovviare al vizio di motivazione in ordine alla deroga all’interrogatorio preventivo, tenendo conto dell’intervento delle Sezioni Unite. Dall’informazione provvisoria relativa alla decisione delle Sezioni Unite emerge che la postergazione dell’interrogatorio non può trovare giustificazione nelle ipotesi di connessione ai sensi degli artt. 12 e 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata aveva invece ritenuto legittima la deroga in ragione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio, valorizzando elementi quali la capacità dell’indagato di alterare la realtà, i rapporti con funzionari bancari, l’inserimento nell’amministrazione comunale e la disponibilità di un disturbatore di frequenze.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il pericolo di inquinamento probatorio deve essere ancorato a comportamenti concreti dell’interessato e non può assumere connotazioni ipotetiche o virtuali. In particolare, ha evidenziato che ogni attività diretta ad occultare l’apprensione del profitto del reato può rilevare anche sul piano del pericolo di inquinamento, ma i comportamenti selezionati a tale fine devono essere autonomi rispetto a quelli che integrano il reato per cui si procede. In caso contrario, per il riciclaggio e i reati similari, l’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistente sempre e per definizione, in contrasto con il requisito della concretezza e attualità.
Nel caso di specie, l’ordinanza genetica aveva rassegnato una motivazione sul pericolo di inquinamento di tipo cumulativo, facendo riferimento esclusivo alle caratteristiche intrinseche delle condotte di intestazione fittizia e riciclaggio, senza commisurare l’esigenza ai parametri della concretezza e attualità e al patrimonio investigativo acquisito, costituito per la gran parte da prove documentali. La Corte ha altresì rilevato l’illogicità dell’estensione all’indagato degli esiti potenzialmente inquinanti del contatto tra il coindagato e un terzo, pur essendo emerso che il fine di quel contatto era quello di alleggerire la posizione del coindagato in danno del ricorrente.
Ne deriva che il giudice per le indagini preliminari non aveva dato conto delle ragioni che fondavano, all’epoca dell’emissione della misura, il rischio di inquinamento in relazione alla posizione dell’indagato. In difetto delle emergenze attestanti l’esigenza derogatrice, il GIP avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio preventivo, la cui omissione integra la nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., refluente sulla validità dell’ordinanza genetica. Il tribunale del riesame, a fronte di tale vizio, non poteva esercitare il potere integrativo e sanante previsto dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., trattandosi di inesistenza originaria di un requisito legittimante il titolo cautelare.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento genetico, ordinando l’immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa, con assorbimento delle residue censure relative alla gravità indiziaria e alla valutazione delle intercettazioni.
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Nota della Redazione
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