Bancarotta: inutilizzabili le intercettazioni senza connessione ex art. 12 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. 5 n. 8106 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. – nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 161/2019 – preclude l’utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che per i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Detto divieto non opera soltanto per i reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per cui l’autorizzazione era stata disposta, ovvero per quelli basati su fatti storici già ricompresi nel provvedimento autorizzativo. Il mero collegamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen. o l’appartenenza a un medesimo contesto criminale non integrano la nozione di “medesimo procedimento”, sicché l’utilizzazione dei risultati captativi in un diverso procedimento per reati non connessi determina un’inutilizzabilità patologica degli stessi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in concorso con altri, di una pala meccanica di proprietà di una società dichiarata fallita. La responsabilità era stata affermata in qualità di concorrente extraneus, fondandosi in via decisiva sul contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalla Procura della Repubblica di Ferrara in procedimenti per reati associativi contro la pubblica amministrazione e per truffa e riciclaggio, che vedevano indagato un concorrente e non l’odierno ricorrente. Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle intercettazioni riversate nel suo procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del motivo relativo all’inutilizzabilità delle intercettazioni. Ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite “Cavallo” (n. 51 del 28/11/2019), secondo cui la circolazione dei risultati intercettivi tra procedimenti “diversi” costituisce un’eccezione alla regola generale del divieto, giustificata solo in presenza di una connessione “sostanziale” ex art. 12 cod. proc. pen. tra il reato per cui l’intercettazione è stata autorizzata e quello emerso grazie alle captazioni.

La sentenza impugnata aveva invece fondato l’utilizzabilità sul collegamento investigativo ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e sulla sussistenza di un “medesimo contesto fattuale e criminale”. La Corte ha ritenuto tale criterio insufficiente, in quanto la nozione di “medesimo procedimento” non può essere dilatata fino a ricomprendere reati privi di un legame qualificato con quelli oggetto del decreto autorizzativo. Ha inoltre escluso che il fatto di bancarotta, emerso “casualmente” nel corso delle captazioni, fosse riconducibile ai fatti storici posti a fondamento dei provvedimenti autorizzativi, attinenti a vicende del tutto diverse.

La violazione del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. è stata qualificata come ipotesi di inutilizzabilità patologica, trattandosi di norma posta a presidio di diritti costituzionalmente garantiti. L’espunzione del contenuto delle intercettazioni dall’ordito motivazionale della sentenza impugnata ha lasciato del tutto indimostrati i reati contestati, non residuando che la prova del trasporto di un bene aziendale, attività conforme all’oggetto sociale della ditta dell’imputato. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con formula piena, perché l’imputato non ha commesso i fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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