Errore di cancelleria sulla data del giudicato non rende tardiva la riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37954 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La data di passaggio in giudicato di una sentenza è un dato oggettivo che non dipende dall’attestazione di cancelleria. L’annotazione dell’irrevocabilità prevista dall’art. 27 d.m. 30-9-1989 ha natura meramente ricognitiva e non incide sulla formazione del giudicato, disciplinata in modo tassativo dagli artt. 648, comma 2, e 585 cod. proc. pen. Ne consegue che il termine biennale per proporre la domanda di riparazione di cui all’art. 315 cod. proc. pen. decorre dall’effettivo momento di irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento, e non dalla data erroneamente indicata dalla cancelleria. È onere di chi agisce in giudizio verificare l’effettivo momento di irrevocabilità, senza limitarsi ad attestarne acriticamente l’annotazione.

Il Fatto
Il ricorrente aveva subito custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale per reato associativo di stampo camorristico, conclusosi con assoluzione definitiva. Con domanda proposta dinanzi alla Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, aveva chiesto l’indennizzo per la detenzione sofferta.

Il giudice territoriale ha dichiarato la domanda inammissibile per tardività. L’assoluzione in primo grado era divenuta irrevocabile il 4.4.2019, mentre l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello, emessa il 17.12.2019, recava sul frontespizio la data del 15.6.2020, fornita dalla stessa cancelleria. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sostenendo la non opponibilità dell’errore dell’ufficio, sul quale aveva fatto affidamento per calcolare il termine biennale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. L’orientamento invocato dalla difesa — Sez. IV n. 48426 del 18.11.2015 — che escludeva l’opponibilità al richiedente dell’errore di cancelleria nella attestazione della data di irrevocabilità, è rimasto isolato e risulta superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

La Corte richiama Sez. IV n. 23144 del 02.02.2017, secondo cui la data del passaggio in giudicato è un dato oggettivo che non dipende dall’attestazione dell’ufficio. Attribuire a quest’ultima effetti costitutivi dell’irrevocabilità contrasterebbe con le norme che disciplinano il fenomeno del giudicato. L’art. 648, comma 2, cod. proc. pen. fissa in modo analitico il momento di irrevocabilità della sentenza; l’art. 585 cod. proc. pen., richiamando l’art. 544 cod. proc. pen., individua gli accadimenti processuali dai quali decorrono i termini per impugnare.

Il carattere tassativo di tali previsioni esclude che le scansioni processuali a cui la legge ricollega il giudicato possano essere alterate da un evento patologico, quale un errore nella relativa attestazione di cancelleria. In questa direzione è richiamata anche Cass., Sez. I, n. 32301 del 3.7.2003.

L’art. 27 d.m. 30-9-1989 si limita a imporre alla cancelleria di annotare sull’originale l’irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione al pubblico ministero per le annotazioni sul registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. Da qui la conferma della natura meramente ricognitiva dell’annotazione, che prende atto di un fenomeno processuale già verificatosi senza incidervi.

Grava quindi su chi agisce in giudizio per far valere un diritto azionabile sul presupposto del passaggio in giudicato l’onere di verificare l’effettivo momento di irrevocabilità, senza limitarsi a prendere acriticamente atto dell’attestazione di cancelleria. A ciò è preordinata la difesa tecnica. L’art. 315 cod. proc. pen. concede peraltro l’ampio termine di due anni, sicché l’onere di verifica, espletabile mediante la semplice consultazione degli atti del processo, non risulta di difficile assolvimento. Nella stessa linea sono richiamate Sez. IV n. 28256 del 28.01.2022 e Sez. IV n. 5807 del 22.10.2020.

Nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente rilevato la tardività sulla base dell’esatta determinazione del momento di passaggio in giudicato, dato non contestato dal ricorso. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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