Intervento del cessionario nel giudizio di revocatoria e critica vincolata in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15958 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario, successore a titolo particolare nel diritto controverso, è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria ma anche a intervenire nel giudizio promosso dal cedente, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., quale portatore di un interesse attuale e concreto a un risultato utile e giuridicamente rilevante, anche nel corso del giudizio di primo grado. Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il motivo deve essere articolato con riferimento ai vizi tipici di cui all’art. 360 c.p.c., non potendo risolversi in una richiesta di riesame del compendio probatorio.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Firenze aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di compravendita di una pluralità di beni immobili, stipulato dal debitore con il figlio. Il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio della società cessionaria del credito di una banca e respinto le eccezioni di tardività sollevate dal debitore.
Avverso la sentenza d’appello, che aveva confermato integralmente la decisione, il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, lamentando violazioni processuali e di legge sostanziale. Resistevano la società controricorrente e la società mandataria della cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i motivi. Con riferimento ai primi tre motivi, relativi all’ammissibilità dell’intervento del cessionario nel giudizio di primo grado e alla produzione documentale tardiva, la Corte ha fatto applicazione dei principi in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ribadendo che il cessionario può intervenire in ogni momento del giudizio di merito, anche in appello, per far valere il proprio interesse alla conservazione del risultato utile della lite.
La Corte ha escluso che l’intervento, limitatosi a fare propria l’attività difensiva della cedente, avesse ampliato il thema decidendum, pregiudicando il diritto di difesa della controparte. Quanto alla produzione documentale, è stata ritenuta corretta la declaratoria di inammissibilità del documento volto a contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, in assenza della prova della sua formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie.
In relazione al quarto motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specifica enunciazione del vizio ex art. 360 c.p.c., trattandosi di un giudizio a critica vincolata nel quale il motivo deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità.
Quanto ai motivi quinto e sesto, concernenti la violazione dell’art. 2901 c.c. in ordine alla sussistenza dell’eventus damni e della scientia fraudis, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili in quanto volte a un riesame del compendio probatorio. Ha ribadito che il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta è esterna all’esatta interpretazione e inerisce alla valutazione del giudice di merito. La motivazione della Corte territoriale circa l’eventus damni e la scientia fraudis è stata ritenuta ampia e logica, basata su elementi quali la natura dei beni, la conservazione del diritto di abitazione e il vincolo di parentela.
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Nota della Redazione
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