Compensazione IVA e crediti erariali omogenei nella procedura concorsuale (Cass. civ. Sez. V n. 26252 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura concorsuale, l’Amministrazione finanziaria che oppone in compensazione un proprio credito erariale alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato in corso di procedura e successivamente ceduto può farlo solo se i crediti sono omogenei per momento di insorgenza: a crediti concorsuali si oppongono crediti erariali sorti prima della procedura, a crediti di massa crediti erariali sorti in corso di procedura. Gli effetti esdebitatori del fallimento e del concordato non ostano alla compensazione, riguardando i soli crediti concorsuali; la compensazione ex art. 56 l. fall. (oggi art. 155 CCII) opera, se eccepita, prima e indipendentemente da tali effetti. In caso di contestazione, l’Amministrazione ha l’onere di provare in giudizio i fatti costitutivi del credito opposto, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito IVA ha chiesto il rimborso di quanto maturato nel corso di una procedura concorsuale. L’Agenzia delle entrate ha sospeso il rimborso per una parte della somma, opponendo in compensazione crediti erariali risultanti da cartelle di pagamento.

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato la decisione, rilevando che i crediti dell’Amministrazione erano sorti prima della notifica della cessione del credito e che la compensazione non era quindi preclusa. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando la disciplina della prova, l’applicazione della compensazione fallimentare e l’omessa pronuncia sugli effetti esdebitatori del concordato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già affermato in un recente arresto (Cass. n. 11464 del 29.04.2024): l’Amministrazione può opporre al cessionario istante crediti erariali omogenei, cioè maturati anch’essi dopo l’inizio della procedura concorsuale, senza che vi ostino gli effetti esdebitatori. In quel caso, però, l’Amministrazione deve fornire in giudizio la prova dell’esistenza dei crediti opposti, non bastando la produzione di semplici estratti di ruolo.

Il fondamento della regola è nell’art. 56 l. fall., che deroga alle ordinarie regole sulla compensazione: a crediti concorsuali possono opporsi solo crediti erariali sorti ante procedura, a crediti di massa solo crediti erariali sorti in corso di procedura; il incrocio inverso è escluso. Gli effetti esdebitatori del fallimento e dei concordati non incidono su questa conclusione, perché riguardano esclusivamente i crediti concorsuali e la compensazione opera, se eccepita, prima e indipendentemente dal loro verificarsi.

Quanto alla prova, la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve dimostrare compiutamente i fatti costitutivi del credito opposto; il semplice estratto di ruolo è atto interno e non è sufficiente (cfr. Cass. n. 22507 del 09.09.2019; Cass. n. 22184 del 22.09.2017). Non si tratta di ammissione al passivo, dove basta una prova semplificata, ma di opponibilità del credito a un terzo cessionario in sede contenziosa.

Applicando tali principi, i primi due motivi sono fondati: il giudice di appello ha dato atto delle contestazioni della contribuente sulla mancata notifica delle cartelle senza esaminarle, accontentandosi dell’indicazione dei crediti da parte dell’Amministrazione, e non ha valutato il momento di insorgenza dei crediti opposti rispetto all’inizio della procedura. È invece infondato il terzo motivo, per l’irrilevanza degli effetti esdebitatori del concordato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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