Rinuncia ai motivi in appello non salva doglianza su misura di sicurezza (Cass. pen. Sez. VII n. 37133 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione delle misure di sicurezza. Queste ultime, infatti, non riguardano il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione. Ne consegue che la richiesta di esclusione della misura di sicurezza, ove non formulata nella proposta di concordato, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono ammissibili soltanto i motivi che investono la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del Procuratore generale e il contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Il Fatto
La difesa del ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce ha ratificato il concordato intervenuto in grado di appello, riducendo la pena inflitta in primo grado. Con un unico motivo, il difensore deduce violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la totale assenza di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione degli artt. 599-bis, commi 3-bis e 3-ter, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia scisso il concordato, ratificandolo solo nella parte relativa alla riduzione della pena e rigettando implicitamente la richiesta, parimenti concordata, di esclusione della misura di sicurezza. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, investendo i limiti del sindacato sulla sentenza emessa in esito al concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03.08.2017, che ha inserito l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. La norma consente alla Corte d’appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena, pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ne indicano al giudice la misura concordata.
Quanto ai vizi denunciabili, il Collegio richiama il principio secondo cui è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01.06.2018, Rv. 272969).
Sul punto specifico della misura di sicurezza — nella specie la libertà vigilata per anni due, inflitta in primo grado — la Corte rileva che nella proposta di concordato non risulta essere stata richiesta l’esclusione della misura. La doglianza difensiva proposta in sede di legittimità non è quindi meritevole di accoglimento.
Il Collegio richiama poi il principio già affermato secondo cui, in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, le quali non riguardano il trattamento sanzionatorio ma un capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 40683 del 03.10.2024, Karroumi, Rv. 287256-01). Alla luce di tale principio, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all'impugnazione
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso