Ricorso inammissibile contro sentenza di appello su concordato ex art 599 bis (Cass. pen. Sez. VII n. 36157 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinuncia ai motivi limita la propria cognizione a quelli non rinunciati. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Non sussiste alcun dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né può essere contestata la misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della stessa, poiché il negozio processuale liberamente stipulato non è unilateralmente modificabile.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in esito a concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso investe il giudizio di responsabilità e lamenta la pretesa lacunosità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La questione centrale attiene alla verifica dei limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse all’esito del cd. patteggiamento in appello, con particolare riguardo alle questioni cui la parte abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, rinunciando agli altri.
Richiamando propri precedenti (Sez. V n. 29243 del 2018 e Sez. V n. 15505 del 2018), il Collegio afferma che, dopo la reintroduzione del patteggiamento in appello, torna applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto già previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, conv. con modif. nella legge n. 125 del 2008 — secondo cui il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti limita la cognizione ai motivi non rinunciati.
Nessun dovere di motivazione sussiste circa il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., data la radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e quello in esame. Da tale premessa deriva l’inammissibilità del ricorso su questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato.
Quanto alla misura della pena, il Collegio ribadisce che il negozio processuale liberamente stipulato, una volta consacrato nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (richiamate Sez. Un. n. 5466 del 2004, Sez. III n. 19983 del 2020 e Sez. V n. 7333 del 2018). Ne consegue che, non potendo contestarsi il trattamento sanzionatorio concordato, non è censurabile la dedotta assenza di motivazione sul punto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., senza formalità di procedura, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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