Piazza di spaccio e quantitativo escludono la lieve entità (Cass. pen. Sez. VII n. 36497 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, il giudice che afferma o nega la lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare le ragioni della prevalenza riservata ad alcuni di essi. Il percorso giustificativo deve dare conto non solo dei motivi che impongono di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma anche di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi, se singolarmente considerati, indicativi della ridotta offensività. La valutazione globale della condotta, se logicamente e coerentemente motivata, esprime un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una tesi meramente avversativa al percorso argomentativo dei giudici di merito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, emessa con rito abbreviato ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con pena di due anni di reclusione e multa.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte, che è chiamata a verificare la tenuta del percorso argomentativo della Corte territoriale sul punto della qualificazione del fatto come lieve.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità richiama anzitutto il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Murolo. Il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T. U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.
Da tale premessa discende che il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività.
La Corte territoriale si è fatta carico di questa valutazione globale. Ha rilevato che ostava alla qualificazione del fatto come lieve il quantitativo di sostanza detenuta, pari a 163 dosi di hashish, e soprattutto le modalità esecutive del reato. La droga è stata rinvenuta all’interno di un locale attrezzato quale piazza di spaccio, in quanto dotato di sistema di videosorveglianza con monitor e videoregistratore interno e di vetro specchio blindato, tale da consentire la vista dall’interno ma non dall’esterno.
Il Collegio ritiene che si tratti di una motivazione che, valutando la condotta nella sua globalità, esprime una valutazione di merito non sindacabile in questa sede. La censura del ricorrente appare di contro meramente avversativa e non contrappone al percorso argomentativo dei giudici di merito ragioni tali da minarne la tenuta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero secondo la Corte cost. n. 186 del 13.6.2000.
Nota della Redazione
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