Droga lieve esclusa da quantità e contesto di professionale attività di spaccio (Cass. pen. Sez. VII n. 36502 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che nega la configurabilità del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve dimostrare di aver vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e di spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza degli uni sugli altri. Il percorso giustificativo deve dar conto non soltanto dei motivi che impongono di valutare, nel caso concreto, il singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma anche di quelli per cui la carica negativa non risulta bilanciata da altri elementi, eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della ridotta offensività. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in conferma della decisione del Tribunale resa con rito abbreviato ex art. 442 cod. proc. pen., lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Con l’unico motivo, il condannato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La questione arriva così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
Il motivo è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il Collegio muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, secondo cui il giudice, nell’affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., deve dimostrare di avere esaminato tutti gli aspetti normativamente rilevanti.
La Corte richiama quindi il passaggio in cui le Sezioni Unite hanno precisato che il percorso giustificativo deve dare conto sia dei motivi che impongono di valutare il singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, sia di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi della ridotta offensività.
Il giudice di merito si è fatto carico, nel caso concreto, di una valutazione globale degli elementi caratterizzanti il reato. Ha ritenuto ostativo alla qualificazione del fatto come lieve il quantitativo di sostanza detenuta, pari a 76,5 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 367 dosi.
Ha inoltre valorizzato il contestuale rinvenimento di materiale per il confezionamento e di una somma in contanti di importo significativo, pari a euro 1.345,00. Tali dati, complessivamente considerati, sono stati reputati indicativi di un’attività svolta in modo professionale, idonea a escludere la lieve entità.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni di esonero ai sensi della Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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