Peculato d’uso e abuso d’ufficio nell’uso di beni pubblici dal medico ospedaliero (Cass. pen. Sez. VI n. 41533 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del reato di peculato deve essere operata con riguardo al bene principale cui è riferibile l’uso contestato, senza parcellizzarne l’oggetto in ragione della pluralità dei beni accessori coinvolti. L’utilizzo temporaneo di beni pubblici strumentali a una prestazione medica, con immediata restituzione dopo l’uso, integra il peculato d’uso ex art. 314, secondo comma, cod. pen. e non il peculato appropriativo, salvo che sia ravvisabile la compresenza di un interesse pubblico alla cura del paziente. In tal caso occorre verificare se la condotta integri ancora il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili ex art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 92/2024. La mera violazione dell’obbligo di prestare servizio durante l’orario d’ufficio non assume di per sé natura ingannatoria ai fini della truffa aggravata: la dimostrazione degli artifizi e raggiri postula l’accertamento degli obblighi gravanti sugli imputati e delle concrete modalità di esecuzione della prestazione.

Il Fatto

Quattro imputati, medici in servizio presso il reparto di ostetricia e ginecologia di un ospedale e una intermediaria, sono stati chiamati a rispondere di plurimi delitti di peculato e di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. Secondo l’accusa, i sanitari avrebbero eseguito visite ed ecografie in favore di pazienti di nazionalità cinese senza prenotazione tramite il sistema centralizzato e senza corrispondere la tariffa all’azienda sanitaria, all’interno di un centro socio-sanitario preposto alla libera professione intramuraria, durante l’orario di servizio.

Il Giudice dell’udienza preliminare, con rito abbreviato, ha condannato gli imputati per i reati loro ascritti. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, ha dichiarato prescritti alcuni episodi di truffa e rideterminato la pena, confermando nel resto la condanna. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la qualificazione delle condotte come peculato, la mancata derubricazione in peculato d’uso o in abuso d’ufficio e la configurabilità della truffa per difetto degli artifizi e raggiri.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della corretta qualificazione delle condotte di peculato. Osserva come il Pubblico Ministero non abbia contestato l’esecuzione di visite ed ecografie non autorizzate in sé, ma l’uso strumentale di beni accessori all’esecuzione delle stesse: il gel, la carta assorbente, la carta per il lettino, l’energia elettrica necessaria per il funzionamento dell’ecografo. Rileva, però, che la qualificazione del reato deve essere condotta con riferimento al bene principale, senza frazionare l’oggetto dell’attività incriminata in ragione della molteplicità dei beni coinvolti.

Sul punto richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il consumo del carburante e l’usura di un veicolo di servizio usato per fini privati non assumono rilevanza autonoma, ma concorrono a determinare l’entità del danno patrimoniale (Sez. VI n. 39102 del 2019; Sez. VI n. 14040 del 2015). Analoga visione unitaria caratterizza l’orientamento che ravvisa l’abuso d’ufficio nella condotta del medico che, usando beni pubblici, percepisca privatamente un compenso dal paziente (Sez. VI n. 9949 del 2003; Sez. VI n. 35381 del 2006).

Poiché le sentenze di merito hanno accertato che l’utilizzo dell’ecografo si è risolto in un impiego temporaneo seguito da immediata restituzione, e non in una appropriazione definitiva, le condotte dovrebbero essere più propriamente qualificate come peculato d’uso ex art. 314, secondo comma, cod. pen. La reiterazione determina una pluralità di reati, eventualmente avvinti dalla continuazione, ma non il mutamento della qualificazione in peculato ordinario (Sez. VI n. 14040 del 2015).

Tale qualificazione postula però l’esclusione della compresenza di un interesse pubblico nello svolgimento delle visite. Secondo il consolidato criterio discretivo, integra il peculato la condotta che sottrae il bene alla destinazione pubblica per finalità esclusivamente private, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio quando l’uso indebito non comporti perdita né lesione patrimoniale (Sez. VI n. 19484 del 2018; Sez. VI n. 41768 del 2017; Sez. VI n. 14978 del 2009). Poiché l’abuso d’ufficio è stato depenalizzato, la Corte richiama il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili ex art. 314-bis cod. pen., introdotto dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 92/2024, che sanziona le condotte distrattive in precedenza ricondotte all’abuso d’ufficio (Sez. VI n. 4520 del 2024; Sez. VI n. 18587 del 2025; Sez. V n. 10398 del 2025).

I giudici di merito non hanno accertato se gli imputati fossero autorizzati all’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e se le pazienti avessero titolo a ricevere le prestazioni, né hanno delineato la disciplina amministrativa operante. Quanto alla truffa, la Corte di appello ha disatteso le censure difensive con motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare una pronuncia (Sez. II n. 34773 del 2016) relativa a un caso di falsificazione del registro presenze. La mera violazione dell’obbligo orario non è di per sé ingannatoria: occorre accertare gli obblighi gravanti sugli imputati e le concrete modalità di esecuzione della prestazione. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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