Inammissibile il ricorso sulla detenzione di supporti abusivi destinati alla vendita (Cass. pen. Sez. VII n. 40007 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, risultando i motivi riproduttivi e manifestamente infondati. La prova della responsabilità per il reato di cui all’art. 171-ter legge n. 633 del 1941 può essere tratta dalle modalità di offerta in vendita e dalla presentazione del prodotto, artatamente realizzato duplicando supporti originali, anche quando non sia provato che l’imputato sia l’autore materiale della duplicazione. Sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello previsto dall’art. 171-ter legge n. 633 del 1941 quando l’agente, oltre ad acquistare supporti contraffatti, li detenga a fine di commercializzazione. La causa di giustificazione dell’art. 54 cod. pen. e il principio di specialità dell’art. 15 cod. pen. non operano in presenza di contestazioni generiche e di un quadro probatorio che ne esclude i presupposti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Patti aveva condannato l’imputato per i reati di cui all’art. 171-ter legge n. 633 del 1941 e all’art. 648 cod. pen., in relazione alla detenzione per la vendita di oltre cinquanta copie di supporti contenenti opere d’autore abusivamente duplicati e privi del contrassegno SIAE. Il fatto era stato accertato il 14 novembre 2022.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione alla prova dell’abusiva duplicazione, all’elemento soggettivo, alla mancata applicazione dell’art. 54 cod. pen. e all’esclusione del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché propone motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito e manifestamente infondati in relazione alla prova della detenzione dei supporti abusivamente duplicati a fini di vendita.
La Corte ha ricostruito l’accertamento di fatto: alla Fiera di Sant’Agata di Militello l’imputato esponeva per la vendita su una bancarella numerosi CD, di cui sessantanove abusivamente duplicati, con copertine stampate simili agli originali, compreso il contrassegno SIAE, peraltro mancante su alcuni supporti. Tale accertamento non è rivisitabile in sede di legittimità.
I giudici del merito hanno tratto la prova della responsabilità penale dalle modalità dell’offerta in vendita e dalla presentazione del prodotto, artatamente realizzato duplicando supporti originali contenenti opere dell’ingegno, in un contesto nel quale non era stato provato che l’imputato fosse l’autore della duplicazione. La Corte ha confermato che la qualificazione del fatto non richiede tale prova.
È stata esclusa, in quanto generica, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della causa di giustificazione dell’art. 54 cod. pen., al pari del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui sussiste concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui all’art. 171-ter legge n. 633 del 1941 quando l’agente, oltre ad acquistare supporti contraffatti, li detenga a fine di commercializzazione (Sez. 3 n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400-01).
Manifestamente infondata è stata altresì ritenuta la censura secondo cui il reato sarebbe inoffensivo perché caduto in desuetudine con l’avvento delle moderne tecnologie. Da ciò è conseguita la declaratoria di inammissibilità e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.