La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non può derivare dalla mera soccombenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 11055 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. non costituisce una conseguenza automatica della soccombenza, ma richiede l’accertamento di una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, desumibile da elementi concreti e specifici emergenti dagli atti. La fattispecie va ricondotta nell’alveo dell’illecito processuale qualificato, caratterizzato dalla consapevolezza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione ovvero dalla macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza. Difetta la colpa grave quando la condotta della parte si sia limitata alla produzione di documenti non tardivi né decaduti e alla prospettazione di tesi giuridiche poi giudicate infondate, non potendo la stessa essere desunta dalla sola infondatezza delle argomentazioni o dall’esito sfavorevole del giudizio. La cassazione della sola statuizione accessoria di condanna, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, consente la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con eliminazione della condanna senza rinvio.
Il Fatto
A seguito dell’ingiunzione di pagamento ottenuta dalla banca nei confronti del socio e amministratore di una società in forza di una fideiussione prestata a garanzia di un mutuo fondiario, il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione e condannava il garantito anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., confermando la statuizione in grado di appello. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, censurando, tra l’altro, la condanna per responsabilità aggravata ritenuta sproporzionata e a carattere sostanzialmente punitivo. La banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, mentre nel corso del giudizio interveniva la società cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione dei canoni ermeneutici in tema di remissione del debito e sulla violazione dell’art. 1937 c.c. in relazione alla manifestazione di volontà di prestare fideiussione. In entrambi i casi, il ricorrente proponeva una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Il giudice d’appello aveva già motivatamente esaminato la produzione documentale, ritenendola priva di riferimenti specifici e inequivoci al contratto di garanzia oggetto di causa e non idonea a dimostrare una volontà remissoria rilevante.
La Corte ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando la fondatezza della censura relativa alla condanna per responsabilità aggravata. Richiamando il principio per cui l’art. 96, comma 3, c.p.c. non configura una sanzione automatica legata alla soccombenza, ha precisato che la sua applicazione richiede un accertamento specifico e puntualmente motivato di una condotta processuale qualificata, quale l’abuso del diritto di difesa, la consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni o la macroscopica violazione dei canoni di ordinaria diligenza. La Corte territoriale aveva fondato la condanna sulla produzione di documenti irrilevanti e sulla prospettazione di tesi giuridiche infondate, senza tuttavia dare atto di elementi concreti da cui desumere la mala fede o la colpa grave della parte, non desumibile dalla sola infondatezza delle argomentazioni difensive.
L’accoglimento del terzo motivo ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, subordinato all’eventuale accoglimento dei primi due motivi dichiarati inammissibili. Poiché la cassazione ha investito esclusivamente la statuizione accessoria e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., espungendo la condanna al pagamento della somma di euro 9.300 senza rinvio, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1937 c.c. – Manifestazione della volontà
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito