Liste testimoniali a ritroso: proroga del termine festivo e nullità intermedia (Cass. pen. Sez. III n. 21161 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di computo dei termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall’art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano a ritroso, nei quali il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza. Ne consegue che il termine per il deposito della lista testimoniale, computato in giorni interi e liberi, con esclusione del dies a quo e del dies ad quem, deve essere anticipato al giorno non festivo anteriore alla scadenza. La violazione che ne deriva integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., soggetta all’onere di eccezione ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato, quale socio amministratore di una società, un deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell’art. 185-bis, comma 2, lett. d), d.lgs. cit., omettendo lo smaltimento con cadenza almeno annuale. La difesa aveva depositato la lista testimoniale il 13 gennaio 2025, in vista dell’udienza fissata per il 20 gennaio 2025, con istanza di esame di un consulente tecnico.
Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la lista per difetto dei sette giorni liberi, escludendo la prova a discarico. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui l’erroneità del computo del termine e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sul computo del termine per la lista testimoniale. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite, ribadisce che il termine è calcolato in giorni interi e liberi e che non si applica la proroga automatica del termine che scade in giorno festivo ex art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Il punto centrale è però un altro. La Corte aderisce al principio di recente affermato da Sez. 4 n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, secondo cui la proroga di diritto del termine che scade in giorno festivo opera anche per i termini computati a ritroso, in cui il dies ad quem coincide con il giorno non festivo antecedente alla scadenza.
Applicando tale regola, il termine di sette giorni prima dell’udienza del 20 gennaio 2025 scadeva il 12 gennaio 2025, giorno festivo. Poiché si tratta di termine a ritroso, il dies ad quem va individuato nel sabato 11 gennaio 2025. Il deposito effettuato il lunedì successivo, 13 gennaio, è dunque tardivo, con conseguente correttezza della decisione impugnata.
La Corte aggiunge che la violazione censurata integra una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non eccepita nei termini dall’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.. Le ulteriori doglianze sulla prova del consulente sono dichiarate generiche.
Il secondo motivo è inammissibile per mancata correlazione con le ragioni del provvedimento, alla luce di Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli. Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte richiama Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj: la valutazione di tenuità è complessa e congiunta, e il Tribunale ha valorizzato il degrado dei rifiuti e il notevole lasso di tempo dall’ultimo conferimento.
Infine, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è ritenuto congruamente motivato: il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo, compresi i precedenti giudiziari. Il ricorso è dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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