L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra nullità assoluta (Cass. pen. Sez. 3 n. 12386 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata, che impedisca l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in quanto equivale ad omessa citazione. Tale nullità è deducibile in ogni stato e grado del giudizio e comporta la lesione ineliminabile del diritto di difesa, sanabile solo con la integrale rinnovazione del giudizio illegittimamente celebrato.
Il Fatto
L’imputato, giudicato colpevole dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri per il delitto di cui all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vedeva confermata la condanna dalla Corte di appello di Roma.
Proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta della sentenza di secondo grado. Nonostante il processo fosse stato rinviato all’udienza del 21 maggio 2025 alle ore 10.30, la Corte di appello lo aveva chiamato alle 9.41, in assenza del difensore, ritirandosi in camera di consiglio alle 9.49 e decidendo il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, riscontrando la corretta cronologia degli eventi riportata nell’impugnazione. Dal verbale di udienza risultava che il processo era stato rinviato alla data del “21 maggio 2025 ore 10.30-Aula Europa”, ma era stato chiamato alle 9.41 e deciso alle 9.49, in assenza dell’imputato e del difensore.
Il difensore era comparso in aula alle 10.30, venendo avvertito dell’avvenuta trattazione. Il verbale dava atto che il processo risultava dal ruolo fissato alle ore 9.00, secondo la griglia predisposta dalla cancelleria, alla quale il cancelliere affermava di essersi attenuto, senza considerare la data e l’orario del precedente verbale.
La Corte ha ribadito il proprio consolidato indirizzo secondo cui l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, equiparabile all’omessa citazione (Sez. 3, n. 51578 del 2017, Scremin, Rv. 271343). Tale nullità, ex art. 179 cod. proc. pen., è deducibile in ogni stato e grado del giudizio, poiché la citazione per una data o occasione diversa da quella effettiva comporta una lesione ineliminabile del diritto di difesa, se non con la integrale rinnovazione del giudizio.
La sentenza impugnata è stata conseguentemente annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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