Ribaltamento in appello e riscontri alla chiamata in reità: serve specificità (Cass. pen. Sez. I n. 28326 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che riforma una pronuncia assolutoria deve confutare in modo specifico le ragioni poste dal primo giudice a sostegno dell’assoluzione, dimostrandone l’insostenibilità logica e indicando le ragioni della diversa valutazione: in difetto, la motivazione è viziata. Ai fini della chiamata in reità o in correità, gli altri elementi di prova richiesti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. devono avere attitudine individualizzante rispetto al fatto e alla sua riferibilità all’incolpato, non bastando a integrarli la vicinanza criminale tra chiamante e chiamato né il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata. Il silenzio prolungato delle utenze telefoniche, per la sua attitudine a più spiegazioni, non costituisce riscontro specifico della compartecipazione al delitto. La circostanza aggravante del metodo mafioso non è integrata dal travisamento degli esecutori e dall’azione in luogo poco frequentato, né dal collegamento degli autori con ambienti di criminalità organizzata; occorre l’effettivo impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo, incidente in modo causalmente collegato alla consumazione del reato.
Il Fatto
Il procedimento riguarda un omicidio pluriaggravato commesso in pieno giorno in una piazza di un centro della provincia, con l’utilizzo di uno scooter poi abbandonato in un corso d’acqua e con la successiva condanna in secondo grado di due imputati, dopo l’assoluzione di uno di essi in primo grado. La Corte d’assise di primo grado aveva condannato il ricorrente principale alla pena dell’ergastolo e assolto l’altro imputato per non aver commesso il fatto; la Corte d’assise d’appello, in parziale riforma, ha confermato la prima condanna e ribaltato l’assoluzione, condannando anche il secondo imputato all’ergastolo. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la motivazione sui punti dell’identificazione del mezzo, dell’attendibilità dei dichiaranti e della sussistenza delle aggravanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare i canoni del controllo di legittimità sulla prova indiziaria, ricordando che il vizio di motivazione non può fondarsi su una critica frammentaria dei singoli punti della decisione, dovendosi valutare la tenuta complessiva del ragionamento. Il controllo sulla corretta applicazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, di cui all’art. 533 cod. proc. pen., non introduce un autonomo vizio che consenta l’esame del merito, ma opera come criterio di verifica della consistenza logica delle affermazioni probatorie.
Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte ritiene i motivi ricostruttivi inammissibili, perché diretti a riproporre argomenti di fatto già coerentemente vagliati. L’attribuzione di disponibilità del mezzo utilizzato per il delitto, l’analisi del suo assemblaggio con pezzi di provenienza furtiva e il transito del veicolo riconducibile all’entourage familiare nei pressi del luogo di abbandono sono ritenuti indizi convergenti e logicamente coordinati.
È invece accolto, per entrambi i ricorsi, il motivo relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso. La Corte richiama la duplice direzione dei contenuti precettivi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.: da un lato la modalità commissiva consistente nell’avvalersi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., dall’altro la finalizzazione ad agevolare l’attività del sodalizio. Per la prima direzione non basta il mero collegamento degli autori con contesti di criminalità organizzata né la caratura mafiosa, occorrendo l’effettivo utilizzo della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, in modo incidente e causalmente collegato alla consumazione del reato. Nel caso concreto l’azione fu commessa da persone travisate in un luogo con scarsa presenza di persone, senza alcuna agevolazione intimidatoria riconducibile a contesti associativi.
Sulla posizione del secondo ricorrente la Corte muove dai principi in tema di ribaltamento in secondo grado della decisione assolutoria: la sentenza di riforma deve confutare specificamente le ragioni del primo giudice e rappresentare gli elementi di prova aggiuntivi capaci di assicurare alla condanna una maggiore forza persuasiva. Il Collegio esamina analiticamente i criteri di valutazione della chiamata in correità ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., distinguendo tra elementi che rappresentano la mera possibilità di corrispondenza al vero del narrato, elementi che accrescono la verosimiglianza mediante riscontri indiretti o logici ed elementi qualificabili come riscontri diretti. La convergenza di più chiamate richiede autonomia genetica, specificità e indipendenza delle fonti.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che l’unico elemento nuovo rispetto al primo giudizio è costituito dall’analisi dei tabulati telefonici, ossia dal prolungato silenzio delle utenze degli imputati nelle ore e nei giorni dell’omicidio. Si tratta però di un dato privo di univocità, ascrivibile a più matrici e non necessariamente alla compartecipazione all’azione delittuosa. La Corte osserva altresì che, alla riaccensione delle schede, i due soggetti si trovavano in luoghi assai distanti, circostanza compatibile con un’autonomia operativa. La vicinanza criminale tra gli imputati e le pregresse condanne comuni per reati diversi dall’omicidio non integrano il riscontro di ruolo richiesto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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