Inammissibile il ricorso che rivaluta l’adempimento dell’obbligazione restitutoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 13832 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine breve per proporre impugnazione di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. decorre solo dalla notificazione della sentenza o da altra forma di conoscenza legale, non dalla mera conoscenza di fatto del provvedimento. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., miri ad una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito in ordine all’avvenuto adempimento dell’obbligazione restitutoria. L’insufficienza della motivazione non è più deducibile, essendo rilevante, nel testo vigente dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., solo il vizio di assenza o apparenza della motivazione stessa. La decisione sulla definitiva attribuzione delle spese di consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva per la restituzione di una somma consegnata all’ex convivente, il quale aveva rilasciato una scrittura privata di riconoscimento del debito. In seguito all’opposizione del debitore, il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, ritenendo la scrittura priva di causa reale e volta solo a garantire la ricorrente. La Corte d’appello, pur riconoscendo la sussistenza del mutuo, rigettava la domanda della creditrice, ritenendo che il debitore avesse adempiuto alla sua obbligazione restitutoria versando sul conto corrente cointestato le somme di un mutuo bancario e di un prestito, successivamente ripagati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del ricorso principale, ribadendo che il termine breve per impugnare decorre solo dalla conoscenza legale della sentenza, ovvero dalla sua notificazione. La mera conoscenza di fatto del provvedimento non è, infatti, una forma di conoscenza equipollente idonea a far decorrere il termine.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva la violazione degli artt. 1813 ss. e 2697 cod. civ. e il vizio di motivazione per la ritenuta “piena reintegrazione patrimoniale”, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Le censure concernenti l’utilizzo delle somme tratte dal conto cointestato e la contribuzione prevalente della ricorrente all’alimentazione dello stesso, sono state considerate come un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio e delle risultanze della consulenza tecnica, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha precisato che la denuncia di “insufficienza” motivazionale è del tutto irrilevante alla luce del testo vigente dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., che richiede la deduzione dei più gravi vizi di assenza o apparenza della motivazione. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 1854 cod. civ., rammentando che per i rapporti interni tra i contitolari del conto sussiste solo una presunzione di contitolarità ai sensi dell’art. 1298, secondo comma, cod. civ..
Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di consulenza, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la decisione sull’attribuzione definitiva di tali spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento di quello principale, è stato assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità di quest’ultimo, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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