Prova dell’associazione mafiosa per relationem e continuità della cosca storica (Cass. pen. Sez. VI n. 33840 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, il fatto storico accertato con sentenza divenuta irrevocabile è utilizzabile, ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al procedimento in cui quel titolo si è formato, non essendo lesa la garanzia difensiva del terzo per effetto del richiamo alle limitazioni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L’efficacia probatoria riguarda non solo la statuizione del dispositivo, ma anche le acquisizioni fattuali esposte nella motivazione, funzionali a sostenere la decisione. Ne deriva che, accertata irrevocabilmente l’esistenza di un sodalizio con i caratteri dell’art. 416-bis cod. pen., il tema di prova si sposta sulla continuità dell’agire del gruppo: quanto più la formazione oggetto di indagine è in rapporto di continuità con la cosca storica, per programmi, territori e soggetti, tanto più si può prescindere dalla dimostrazione di una nuova esteriorizzazione del metodo mafioso, in una logica di sfruttamento di rendita del pregresso capitale intimidatorio.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di riesame, annullato il titolo cautelare in relazione a una delle imputazioni, ha confermato l’ordinanza con cui era stata disposta la custodia in carcere nei confronti di un indagato gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte di un noto sodalizio di stampo mafioso.

All’indagato si contestava, in particolare, di essere intervenuto in relazione a un ammanco di sostanza stupefacente, al fine di ottenere ristoro attraverso minacce, e di avere agevolato la procurata inosservanza della pena di soggetti legati al gruppo. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata prova dell’esistenza e dell’operatività attuale del sodalizio; l’assenza di un contributo partecipativo specifico; l’insussistenza del pericolo di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato, muovendo dalla questione centrale della utilizzabilità del precedente accertamento. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 238-bis cod. proc. pen. consente di apprezzare i fatti storici già accertati quando ciò sia utile, per il principio di pertinenza di cui all’art. 187 cod. proc. pen., a provare altri fatti in procedimenti diversi. Il precedente accertamento non è autosufficiente e richiede una nuova valutazione, ma è utilizzabile nella sua portata oggettiva anche verso gli estranei al giudizio che lo ha formato.

Su questa base, la Corte enuncia il criterio della continuità del gruppo criminale. Quando risulti accertata con decisione irrevocabile l’esistenza di un’associazione con i caratteri dell’art. 416-bis cod. pen., sono dimostrati il radicamento territoriale e i caratteri specializzanti del sodalizio; il tema di prova diventa allora la persistenza dell’agire del medesimo gruppo. Ciò che va verificato è se si tratti di una nuova associazione o della stessa che, in un lasso di tempo ragionevole, recuperi e riutilizzi la propria fama criminale e il pregresso prestigio, già oggetto di accertamento.

Il Collegio precisa che quanto più il sodalizio è in rapporto di continuità con una cosca storica — per assenza di reali elementi di novità nei programmi, nei territori e nei soggetti coinvolti — tanto più si può prescindere da specifici accertamenti sulla nuova esteriorizzazione del metodo mafioso. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando l’accertamento sull’esistenza della cosca e il ruolo apicale di uno degli esponenti, nonché il senso della rete di protezione volta a consentire la latitanza dei vertici e ad assicurare l’efficacia e il ripristino del sodalizio, di fatto mai interrotto.

Quanto alla posizione del ricorrente, il motivo è dichiarato inammissibile: a fronte di una motivazione puntuale sul suo coinvolgimento nell’assicurare la latitanza e la stessa direzione del sodalizio, nulla di specifico è stato dedotto. La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche e dell’assenza di illogicità evidenti, restando estranea la rivalutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. Inammissibile è anche il motivo sul pericolo di recidiva, avendo il Tribunale valorizzato la gravità dei fatti e la statura criminale dell’indagato. Segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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