Aggravante del metodo mafioso esclusa per la minaccia silente nell’estorsione (Cass. pen. Sez. I n. 30627 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione commessa con minaccia c.d. silente da soggetto appartenente a un’associazione di tipo mafioso, è configurabile l’aggravante della provenienza qualificata della condotta intimidatoria di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., richiamata dall’art. 629, secondo comma, cod. pen., ma non quella del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che postula un’ulteriore esternazione funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato. L’evocazione di “terzi” finanziatori da parte di chi la vittima sa vicino a un sodalizio mafioso integra invece l’aggravante, in quanto idonea a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, a prescindere dalla specificazione della famiglia o degli affiliati. La mancata motivazione sull’aggravante dell’associazione armata impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un’articolata indagine sul territorio di San Leonardo di Cutro, sfociata nella condanna, in primo grado con rito abbreviato, di numerosi imputati per reati di associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravati. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 luglio 2024, riformava parzialmente la pronuncia, assolvendo taluni imputati, escludendo alcune aggravanti e condannando un ricorrente per il reato associativo in accoglimento dell’appello del pubblico ministero.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione diversi imputati, lamentando vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il tema dell’aggravante del metodo mafioso con riferimento a condotte di usura ed estorsione realizzate mediante l’evocazione di “terzi” finanziatori. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è sufficiente, a integrare l’aggravante, che il soggetto passivo percepisca la minaccia come proveniente da più persone, poiché tale circostanza esercita di per sé maggiore effetto intimidatorio, risultando irrilevante la mancata conoscenza dell’identità degli altri soggetti.

Quanto all’estorsione cd. ambientale e alla minaccia silente, la Corte opera una netta distinzione. Muovendo dal consolidato principio per cui l’interpretazione del linguaggio intercettato, anche criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito, si afferma che, in caso di minaccia silente, la provenienza qualificata della condotta vale a integrare l’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3), cod. pen., ma non quella del metodo mafioso, che esige un’ulteriore esternazione.

Sul versante processuale, la Corte conferma che l’acquisizione di sentenze non ancora irrevocabili ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. è ammissibile nel giudizio abbreviato, dove vige il principio della decisione allo stato degli atti, e che il giudice può riprodurre i percorsi valutativi altrui solo previa autonoma valutazione critica ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen.

Quanto al reato associativo, la Corte ribadisce che l’assoluzione di un coimputato nel medesimo reato non vincola il giudice, che può rivalutarne la condotta per accertare la responsabilità dell’imputato da giudicare. Viene inoltre esclusa la violazione del ne bis in idem rispetto a reati-fine oggetto di assoluzione, non essendo necessaria, per la configurazione del sodalizio, la consumazione di reati programmati.

Da ultimo, i giudici di legittimità accolgono il motivo sulla mancata risposta al gravame inerente all’aggravante dell’associazione armata, rilevando l’assenza in sentenza di ogni riferimento sul punto e disponendo l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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