Errore di fatto e revocazione delle sentenze di legittimità (Cass. civ. Sez. Lav n. 11159 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il vizio deducibile è limitato all’errore di fatto, inteso come errore percettivo o mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato sulla base degli atti processuali. Non costituiscono invece vizi revocatori l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione delle risultanze di causa, che restano sindacabili solo nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione. L’errore di fatto deve inoltre risultare con immediatezza, essere essenziale e decisivo. È altresì inammissibile il ricorso per revocazione che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, senza la decisione sull’originario ricorso mediante la riproposizione circostanziata degli argomenti ivi svolti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Salerno, confermando la decisione del Tribunale, aveva accolto l’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Locale avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento del compenso relativo all’incarico di consulenza in cito-isto-patologia, svolto in favore dei presidi ospedalieri di un’altra ASL sulla base di una convenzione tra le stesse aziende. Il giudice di merito aveva ritenuto non fornita la prova dell’esistenza dei requisiti per l’attribuzione delle somme, sia per l’an che per il quantum, non essendo emersa conferma né dell’effettivo adempimento del debito orario ordinario presso l’ASL di appartenenza, né dell’esecuzione delle prestazioni convenzionate realmente fuori dall’orario di lavoro.
A seguito del ricorso per cassazione, la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado. Avverso tale ordinanza il lavoratore proponeva istanza di revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 30994 del 2017 e n. 8984 del 2018, secondo cui non costituiscono vizi revocatori delle decisioni di legittimità, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., né l’errore di diritto sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. La scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio, non è irrazionale, poiché la Costituzione non impone altri vincoli oltre a quelli relativi alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge.
La Corte ha poi precisato che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Tale errore deve consistere in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, deve risultare con immediatezza e deve essere essenziale e decisivo. Non è configurabile, invece, quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali o quando il vizio investa direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto il motivo di revocazione inammissibile, poiché la doglianza, più che evidenziare un errore percettivo, investiva il sindacato svolto dalla Corte e prospettava nella sostanza un errore di giudizio, senza confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata. Il ricorrente censurava, infatti, un’asserita errata valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto non sufficiente per comprovare il diritto di credito, senza che alcun errore di tipo percettivo fosse stato commesso.
La Corte ha infine rilevato, ad abundantiam, che il ricorso era inammissibile anche perché conteneva solo la domanda di revocazione della sentenza, senza quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione circostanziata degli argomenti, non essendo idoneo ad attivare l’eventuale successiva fase rescissoria.
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Nota della Redazione
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