Bancarotta fraudolenta per cessione di ramo d’azienda senza corrispettivo (Cass. pen. Sez. V n. 31425 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo d’azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale, poiché l’operazione incide negativamente sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Ai fini della qualificazione come cessione di ramo d’azienda rispetto alla mera vendita di beni mobili, assumono rilievo i plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, del trasferimento della clientela, della confluenza di soci ed ex dipendenti e dello svolgimento dell’attività nelle medesime sedi. In presenza di una doppia conforme di merito, il relativo apparato argomentativo è vagliato unitariamente per verificarne la congruità. La determinazione dell’avviamento mediante metodo fiscale non è manifestamente illogica quando i metodi prospettici non siano utilizzabili per lo stato di liquidazione della società.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente, quale amministratore unico di una società in liquidazione, per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata nei gradi di merito, l’imputato aveva distratto due rami di azienda della società, dissipando il relativo valore di avviamento, quantificato in euro 151.744,61.
La distrazione riguardava l’agenzia di viaggi, ceduta nel novembre 2013 a una prima società che si era impegnata all’acquisto dei soli beni strumentali per euro 5.000,00, e il tour operator, ceduto nel luglio 2013 a una seconda società per la somma di euro 841,00. Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, contestano la qualificazione giuridica dei fatti come cessione di ramo d’azienda anziché come mera vendita di beni mobili. La Corte osserva che le decisioni di merito costituiscono una doppia conforme, sicché il relativo apparato argomentativo può essere vagliato unitariamente per verificarne la congruità.
Ai sensi dell’art. 2555 cod. civ., l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Nei gradi di merito è stato accertato che, a fronte della formale cessione di alcuni beni mobili strumentali, la società fallita ha in realtà ceduto alle cessionarie, senza alcun corrispettivo, i propri rami di azienda. A tale conclusione hanno condotto plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti: la confluenza nelle nuove società di soci ed ex dipendenti, lo svolgimento dell’attività nelle medesime sedi e, soprattutto, il trasferimento di clienti.
La Corte valorizza le dichiarazioni del liquidatore, secondo cui nei locali operavano contemporaneamente più società, con contabilità custodite nel medesimo server e continuità nei rapporti con i fornitori, oltre al rilevante fatturato registrato da una delle cessionarie già nel 2015. Per l’altra società emergono l’utilizzo della medesima sede, degli stessi recapiti, della stessa impiegata e degli stessi arredi. Il complesso di tali elementi ha indotto congruamente i giudici di merito a ritenere che dietro la cessione di beni mobili si celasse quella dei rispettivi rami di azienda.
Il terzo e il quarto motivo contestano la sussistenza di un avviamento positivo. La Corte ritiene le censure non fondate: le decisioni di merito hanno chiarito, in maniera non manifestamente illogica, che i metodi prospettici non erano utilizzabili per lo stato di liquidazione della società e che il metodo fiscale andava riferito al triennio precedente la cessione (2010-2012), avvenuta nel 2013. Il margine operativo lordo negativo non esclude l’avviamento, poiché il valore della produzione era rimasto elevato e si era ridotto solo dopo la cessione dei rami d’azienda.
Il quinto motivo investe l’aggravante della continuazione fallimentare e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ribadisce che l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. è configurabile anche nel caso di più condotte distrattive compiute in continuità temporale. La doglianza sulle attenuanti è inammissibile, perché non si confronta con gli elementi negativi valorizzati dalla Corte territoriale, ovvero le modalità dei fatti distrattivi e l’intensità del dolo. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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