Danno da ritardo e prova del danno conseguenza nel permesso di costruire (Cons. Stato n. 7411 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo non costituisce effetto automatico del decorso del tempo. Ai fini della sua risarcibilità occorre la puntuale verifica dei presupposti soggettivi, dolo o colpa dell’amministrazione, e di quelli oggettivi, ossia danno evento e danno conseguenza, unitamente al nesso di causalità materiale e giuridica. Spetta alla parte allegare circostanze di fatto precise e provare in modo rigoroso la lesione della situazione giuridica soggettiva e il pregiudizio economico subito. Il dovere di cooperazione di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ., richiamato dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., impone al creditore di adottare le condotte esigibili per evitare o ridurre il danno: la sua violazione interrompe il nesso causale ed esclude il risarcimento del danno evitabile.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria in Roma di un compendio immobiliare sul quale insiste una struttura sanitaria. Nel 2004 la sua dante causa presentava istanza di permesso di costruire per demolire e ricostruire la clinica, ampliando i posti letto. Il Comune sospendeva la decisione applicando le misure di salvaguardia del nuovo P.R.G.; seguivano plurimi dinieghi, impugnati con successo davanti al giudice amministrativo, fino alla declaratoria di nullità dell’ultimo provvedimento per elusione del giudicato e all’ordine di rilasciare il titolo.
Ottenuto il titolo nel 2020, la società non lo ritirava per difficoltà nel prestare le fideiussioni e non iniziava i lavori. Proponeva quindi domanda di risarcimento del danno per il ritardo di sedici anni, quantificando il mancato utile da ampliamento. Il TAR respingeva il ricorso; la società appellava deducendo l’illegittimità del diniego di tutela e la natura del danno in re ipsa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma il rigetto, pur con diversa motivazione, e ritiene assorbita l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015.
Il Collegio ricostruisce la disciplina del danno da ritardo azionato ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990: esso non può essere presunto iuris et de iure. Occorre verificare la colpa dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 135 del 2025) e il danno evento quale danno da comportamento, oltre al danno conseguenza e ai due nessi causali. L’onere probatorio è a totale carico del ricorrente, senza possibilità di invocare il metodo acquisitivo; l’assenza di prova sull’esistenza del danno preclude anche il ricorso alla valutazione equitativa, che presuppone solo l’incertezza sull’ammontare (Cons. Stato, sez. V, n. 1052 del 2025).
Sul piano del dovere di cooperazione, la Corte richiama C.G.A.R.S. n. 618 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 685 del 2025: il creditore deve usare l’ordinaria diligenza per evitare il pregiudizio, e la sua inerzia interrompe il nesso causale.
Nel caso concreto, sebbene il danno evento possa ritenersi provato, manca la prova del danno conseguenza. La società non ha dimostrato che avrebbe realizzato tempestivamente l’opera: al contrario, pur avendo ottenuto il titolo nel 2020, non ha iniziato i lavori per difficoltà fideiussorie, e sono decorsi sei anni dal rilascio. I principi di autoresponsabilità e buona fede impediscono di dolersi del ritardo dopo aver mostrato disinteresse alla realizzazione. Irrilevante l’incremento degli utili; resta l’aleatorietà dei risultati ipotizzati, tra costi di demolizione, copertura dei posti letto e spese di gestione. L’appello è infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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