Decadenza NASpI: il termine decorre dalla cessazione del rapporto e non dall’accertamento giudiziale della natura dell’ente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7932 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di NASpI, previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la natura pubblica o privata del datore di lavoro sia stata accertata solo successivamente con sentenza di natura meramente accertativa e non costitutiva. La qualificazione giuridica dell’ente datore di lavoro, infatti, non costituisce un ostacolo di diritto alla fruizione dell’indennità ma, al più, un ostacolo di mero fatto. Il termine di decadenza è di ordine pubblico e il suo decorso non può dipendere né dallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti del datore di lavoro, in quanto le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza, ai sensi dell’art. 2968 cod. civ.
Il Fatto
Una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato di un’Azienda Speciale costituita da un Comune veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. La lavoratrice impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale, invocando l’applicazione della procedura di mobilità dei dipendenti pubblici di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, accertando la natura di ente pubblico economico dell’Azienda datrice di lavoro. Solo a seguito di tale pronuncia, passata in giudicato, la lavoratrice presentava domanda di NASpI all’INPS, che la respingeva per intervenuta decadenza. Adito il giudice del lavoro, il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza, la accoglieva, ritenendo che il termine di decadenza dovesse decorrere non dalla data del licenziamento ma dalla comunicazione della sentenza che aveva accertato la natura pubblica dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare il primo motivo di ricorso, ha affermato che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che la domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La sentenza che accerta la natura di ente pubblico economico del datore di lavoro non ha valenza costitutiva ai fini della qualificazione della natura dell’ente, ma meramente accertativa e, pertanto, non integra un ostacolo di diritto alla fruizione dell’indennità ma un semplice ostacolo di fatto.
La S.C. ha richiamato il principio affermato da Cass. n. 10747/2022, esteso al caso di specie, secondo cui per il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione di fonte legale è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che il rapporto sia regolare o irregolare e che la causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno.
Il termine di decadenza in esame è stato qualificato come di ordine pubblico, con la conseguenza che il suo decorso e il relativo dies a quo non possono dipendere né dallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti del datore di lavoro, in violazione dell’art. 2968 cod. civ., che vieta alle parti di modificare la disciplina legale della decadenza.
La Corte ha altresì ribadito che la decadenza risponde all’esigenza di assicurare all’INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione e che il termine è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificata da ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’ente erogatore, come già affermato da Corte Cost. n. 192 del 2005.
La Corte ha, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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