Mutuo, archiviazione tacita della pratica e risarcimento senza prova del danno (ABF Collegio di Milano n. 4945 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non esiste in capo all’intermediario un obbligo generale di concedere il credito, la cui erogazione rientra nell’autonomia imprenditoriale e nella discrezionalità tecnica dell’istituto. La condotta delle parti nella fase delle trattative deve tuttavia rispettare i doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1337 e 1175 c.c.; anche quando decida di non accogliere la richiesta di finanziamento, l’intermediario è tenuto a fornire un riscontro sollecito, idoneo a illustrare le ragioni, anche in termini generali, della decisione negativa. L’archiviazione tacita della pratica, non comunicata per iscritto e senza indicazione delle relative motivazioni, può integrare in astratto una violazione dei doveri precontrattuali. Il danno risarcibile non può però degradare a ristoro di un pregiudizio in re ipsa: la liquidazione equitativa presuppone la dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio, del suo ammontare e della sua riconducibilità al ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente si era rivolta all’intermediario per ottenere un mutuo fondiario di € 88.000,00 destinato all’acquisto di un immobile, per il quale aveva già sottoscritto un preliminare con termine essenziale per il rogito fissato al 20.06.2022. Nel corso dell’istruttoria l’intermediario aveva rilevato criticità catastali; secondo la ricorrente, le integrazioni richieste erano state fornite, senza che seguissero ulteriori richieste documentali. La pratica è stata archiviata automaticamente il 17.05.2022, senza alcuna comunicazione scritta del diniego, dell’archiviazione o delle relative motivazioni: il rifiuto sarebbe stato comunicato solo per via telefonica.

Non avendo ottenuto il mutuo, la ricorrente ha raccolto la somma necessaria attraverso un prestito personale di una parente, che avrebbe liquidato un investimento in BTP subendo una perdita stimata tra € 25.000,00 e € 30.000,00. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 30.000,00. L’intermediario ha sostenuto che l’archiviazione automatica è fattispecie distinta dal diniego, che le richieste di integrazione erano avvenute verbalmente e che la ricorrente era rimasta inerte; ha inoltre contestato la prova del pregiudizio e del nesso causale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la controversia nella fase delle trattative precontrattuali per la concessione del mutuo. Ha ribadito, richiamando il Coll. Coord. n. 6182/2013 e la Comunicazione di Banca d’Italia del 22/10/2007, che non sussiste un obbligo generale di concedere il credito, ma che la condotta dell’intermediario deve comunque rispettare i doveri di buona fede e correttezza degli artt. 1337 e 1175 c.c.

Nel caso concreto è risultato che la pratica è stata archiviata automaticamente senza alcuna comunicazione scritta delle ragioni. Le richieste di integrazione erano avvenute in forma esclusivamente verbale, per ammissione dello stesso intermediario, e non risultava prova documentale dei pretesi solleciti né dell’incontro in filiale. La ricorrente aveva invece prodotto evidenza di una risposta scritta a una precedente richiesta. L’intermediario non ha quindi dimostrato di aver comunicato per iscritto, con congruo anticipo rispetto al termine essenziale per il rogito, né l’archiviazione né le sue ragioni, privando la ricorrente della possibilità di regolarizzare la posizione o di rivolgersi tempestivamente ad altri intermediari.

Il Collegio ha ritenuto che tale condotta potesse integrare in astratto una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, ma ha respinto la domanda risarcitoria per mancanza della prova del danno. Il pregiudizio lamentato era riferito alla perdita subita dalla parente che aveva liquidato i BTP: si trattava di un danno non direttamente subito dalla ricorrente, ma da un soggetto terzo, e comunque non provato nell’ammontare né nell’effettiva realizzazione. Non risultava documentato il carattere oneroso del prestito familiare, né dimostrato che la ricorrente non avesse potuto rivolgersi ad altri intermediari nel tempo disponibile prima della scadenza del termine.

Richiamando il Coll. Coord. n. 1642/2019 e la decisione n. 18953/2020 del Collegio di Milano, i giudici hanno affermato che il danno risarcibile non può mai degradare a ristoro per un pregiudizio in re ipsa e che la liquidazione equitativa presuppone la dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio. La domanda è stata pertanto non accolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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