Il diniego di tenuità esige motivazione sul beneficio (Cass. pen. Sez. 3 n. 1771 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. È affetta da motivazione apparente, integrando la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza che neghi la causa di non punibilità con asserzioni generiche e apodittiche, limitandosi a richiamare gli elementi costitutivi del reato e omettendo ogni valutazione in ordine all’effettiva percezione del beneficio economico e alla conseguente entità del danno subito dall’ente erogatore.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato l’imputata alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 4/2019, per aver presentato, in data 18/06/2020, istanza finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare di essere sottoposta a misura alternativa alla detenzione, circostanza ostativa al conseguimento del beneficio.

Avverso la sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancata valutazione dei presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., evidenziando come in sede dibattimentale fosse emersa la mancata percezione del reddito di cittadinanza e l’assenza di un danno effettivo per l’ente pubblico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dapprima scrutinato il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, ritenendolo manifestamente infondato. Sul punto, ha ricordato che il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza e non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, purché la valutazione tenga conto delle specifiche deduzioni dell’interessato. Nel caso di specie, il giudice aveva richiamato i precedenti penali dell’imputata e la pena era stata determinata nel minimo edittale.

La Corte ha, invece, ritenuto fondata la doglianza concernente il diniego della causa di non punibilità. Ha ribadito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., e che l’abitualità sussiste quando l’agente ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame, come precisato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016.

Con riferimento al caso concreto, la Corte ha rilevato come il provvedimento impugnato fosse affetto da motivazione apparente, integrando la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice di merito si era limitato ad affermare la non ricorrenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., richiamando la condotta contestata alla ricorrente e la non esiguità del pericolo per l’Erario, senza però fare alcun cenno alla questione, pure dedotta in appello, dell’effettiva erogazione del beneficio e dell’entità del danno subito dall’ente erogatore.

Tale carenza argomentativa, secondo la Corte, determina il vizio di apparenza della motivazione, riscontrabile quando il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e apodittiche, prive di effettiva valenza dimostrativa. L’annullamento è stato pertanto disposto limitatamente alla causa di esclusione della punibilità, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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