Il giudicato sull’actio negatoria non preclude la successiva domanda di servitù coattiva di passaggio (Cass. civ. Sez. 2 n. 7662 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La servitù, quale diritto reale, è sul piano processuale un diritto autodeterminato, individuato in base al suo contenuto, sicché la deduzione del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della sua individuazione. L’actio negatoria servitutis, con cui si deduce l’inesistenza di un preesistente diritto di servitù, è tuttavia diversa dall’azione di cui all’art. 1032 c.c., volta a ottenere una sentenza costitutiva di una servitù prima non esistente: in quest’ultimo giudizio la deduzione fondamentale concerne la presenza dei presupposti di legge per la pronuncia costitutiva. Ne consegue che il giudicato formatosi sull’accoglimento dell’actio negatoria non si estende alla successiva domanda di costituzione coattiva della servitù, essendone diversi petitum e causa petendi. L’interclusione del fondo va accertata con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, e la nozione di “conveniente uso del fondo” di cui all’art. 1051 c.c. non è riferibile a mere esigenze di maggiore comodità, ma a situazioni di effettiva necessità, valutate tramite il contemperamento degli opposti interessi.
Il Fatto
Il controricorrente convenne in giudizio i proprietari di un fondo contiguo per ottenere l’accertamento dei requisiti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio su un vialetto comune, sito in Napoli, al fine di garantire l’accesso alla pubblica via al proprio immobile, adibito a deposito. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda, dichiarando l’assoluta interclusione carraia del fondo e costituendo la servitù, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
La sentenza di primo grado, appellata dai soccombenti, fu confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che rigettò il gravame. I giudici di merito ritennero, in particolare, che il giudicato formatosi sull’accoglimento dell’actio negatoria servitutis, esercitata in un precedente giudizio, non si estendesse all’azione di costituzione coattiva della servitù, e che il fondo fosse totalmente intercluso, privo di accesso carrabile utile. Avverso tale decisione, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso ogni profilo di incompatibilità del consigliere relatore, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. non rivela funzione decisoria e non impedisce al consigliere che l’ha formulata di far parte del collegio giudicante.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1027, 1362, 1374, 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che l’esito del giudizio possessorio e del successivo giudizio di accertamento negativo della servitù avrebbe dovuto precludere la domanda di costituzione coattiva. La Corte ha rigettato la censura, ribadendo che l’autorità del giudicato opera entro i limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone l’identità di soggetti, petitum e causa petendi. Nella specie, la diversità tra l’azione con cui si deduce l’inesistenza di una servitù preesistente e quella volta a ottenere una pronuncia costitutiva di una servitù prima non esistente, fondata su presupposti legali diversi, esclude la configurabilità del vincolo del giudicato.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 1051, 1058, 1362, 1374, 2909 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente adeguata, avendo i giudici di merito accertato la totale interclusione del fondo, l’assenza di servitù pedonali e carrabili e la necessità del passaggio veicolare per il conveniente uso del bene, anche in relazione alla sua destinazione a deposito. Ha inoltre escluso la rilevanza della mancata autorizzazione amministrativa per il cambio di destinazione d’uso, trattandosi di profilo non attinente alla ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per avere proposto impugnazione in conformità a una proposta manifestamente infondata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1027 c.c. – Contenuto del diritto
- Art. 1051 c.c. – Passaggio coattivo
- Art. 1058 c.c. – Modi di costituzione
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto
- Art. 2909 c.c. – Cosa giudicata
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati