Procura speciale inesistente se conferita da società estinta (Cass. civ. Sez. I n. 11507 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, poiché essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato e il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante. Ne consegue che il ricorso è inammissibile e che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale. È pertanto ammissibile la condanna del difensore al pagamento delle spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza dei poteri rappresentativi di chi ha conferito la procura, essendo suo compito verificare la sussistenza di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo.

Il Fatto

Un Comune aveva affidato in appalto a una società i lavori di realizzazione di un edificio scolastico. Il collaudo aveva palesato difformità rispetto al progetto approvato, consistenti nella mancanza di isolamento termico del solaio di copertura. Il Comune aveva quindi citato la società appaltatrice davanti al Tribunale per ottenere il rimborso delle somme sostenute per far fronte alle carenze costruttive e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di decorso del termine decennale ex art. 1669 cod. civ. La Corte d’Appello, in riforma, aveva condannato la società al pagamento di somme a titolo restitutorio e risarcitorio. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione; il Comune ha resistito eccependo che la ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese e che quindi la procura era stata conferita da soggetto inesistente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della validità della procura speciale. Dalla visura prodotta dal controricorrente risulta che la società ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.12.2008 e che, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., si è estinta da quella data. La procura per il giudizio di legittimità risulta invece conferita al difensore nel 2018.

Sul punto richiama la propria consolidata elaborazione: la procura speciale è inesistente ove conferita da una società estinta per pregressa cancellazione, in quanto presuppone un rapporto di mandato che non può sussistere in mancanza del mandante. Vengono citati i precedenti Cass. n. 27847 del 2022, Cass. n. 16225 del 2022, Cass. n. 17360 del 2021 e Cass. n. 23563 del 2017. Quest’ultimo chiarisce la distinzione: la regola dell’ultrattività del mandato alla lite opera nel giudizio di merito, ma non consente al procuratore della società cancellata di proporre ricorso per cassazione, che richiede la procura speciale e presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.

La Corte precisa inoltre che l’inammissibilità del ricorso preclude la delibazione dei rilievi svolti dalla ricorrente in memoria, relativi all’asserita necessità di indirizzare l’appello nei confronti dei soci succeduti. Tali profili non risultano censurati nei motivi di ricorso, né riflessi nella sentenza impugnata. La cancellazione risale al 2008, in pendenza del giudizio di primo grado, e non è stata oggetto di dichiarazione in udienza o di notificazione; nel merito vi sarebbe stato margine per reputare corretta la notificazione dell’appello al difensore ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ.

In dipendenza dell’inammissibilità, il difensore va personalmente condannato a rimborsare le spese al controricorrente. La Corte richiama il principio per cui l’attività processuale svolta resta nella sua esclusiva responsabilità, essendo suo compito verificare, oltre all’identità del sottoscrittore, la sussistenza di validi poteri rappresentativi dell’ente collettivo. Resta ferma l’eventuale corresponsabilità del sottoscrittore, da farsi valere in autonomo giudizio di rivalsa. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo difensore, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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