Divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. 2 n. 11134 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può rigettare implicitamente la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti per una compiuta valutazione sulla responsabilità. Il motivo di ricorso per cassazione che ripropone doglianze aspecifiche o meramente reiterative, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., non è costituzionalmente illegittimo con riferimento al reato di rapina impropria di cui all’art. 628 cod. pen.; la relativa questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, poiché la cornice edittale di tale delitto non presenta lo squilibrio sanzionatorio che ha giustificato la declaratoria di illegittimità per il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato l’imputato colpevole di rapina impropria. Il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva, condannando l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. Avverso la sentenza di secondo grado, il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi, tra cui la violazione di legge per il diniego di rinnovazione istruttoria e l’inammissibilità del motivo di appello concernente il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando preliminarmente i primi due motivi. In merito alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha ricordato che il giudice d’appello può motivarne implicitamente il rigetto quando la motivazione si fonda su elementi sufficienti. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva esaustivamente esposto le ragioni per cui riteneva superflui ulteriori accertamenti, confrontandosi con le differenti conclusioni peritali raggiunte in altri procedimenti. Il ricorrente, pertanto, si era limitato a opporre una propria diversa valutazione, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.

La Corte ha poi dichiarato aspecifico il secondo motivo, rilevando come la condotta fosse stata accertata sulla base delle immagini del sistema di sorveglianza, che avevano permesso agli agenti di riconoscere l’imputato.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità, in quanto il giudizio di bilanciamento non era stato oggetto di specifico motivo di appello. La censura in appello si appuntava, infatti, sulla facoltatività della recidiva e sull’obbligo di motivazione, ma non sul giudizio di comparazione operato in termini di equivalenza. L’inammissibilità del motivo di appello è rilevabile anche in cassazione, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., e rende il motivo di ricorso non consentito.

La Corte ha infine escluso la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata in relazione al reato di cui all’art. 628 cod. pen..

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 151/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, la Cassazione ha evidenziato come tale pronuncia si fondi sull’eccezionale asprezza della cornice edittale dell’art. 630 cod. pen., il cui minimo edittale è più elevato di quello previsto per l’omicidio volontario. Lo scarto tra pena base e pena risultante dall’applicazione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla cornice edittale dell’art. 628 cod. pen., è invece ben lontano da quell’ampio scarto. Il divieto di prevalenza, pertanto, non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, poiché l’attenuante comune non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio ma valorizza la componente soggettiva del reato del recidivo reiterato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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