Ricorso inammissibile e infondato su documentazione bancaria e domande nuove (ABF Collegio di Napoli n. 2761 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’ABF le domande proposte per la prima volta con la memoria di replica sono inammissibili, perché le Disposizioni ABF precludono l’ampliamento della domanda iniziale. La banca che abbia consegnato la documentazione richiesta e attivato il servizio di internet banking per consentire al cliente l’estrazione autonoma degli atti adempie all’obbligo informativo. Sul conto cointestato con facoltà di firma disgiunta ciascun titolare può disporre dell’intero saldo, ai sensi dell’art. 1854 c.c., con obbligazione solidale. Il danno non patrimoniale da disagi e ansie non è risarcibile fuori dai casi di lesione di un diritto inviolabile; il danno patrimoniale va provato e non può fondarsi su un danno in re ipsa.

Il Fatto

La ricorrente, già cointestataria con il coniuge — poi divorziato — di un conto corrente estinto nel 2017 e di un contratto di mutuo ancora in ammortamento, lamenta che la banca le abbia negato informazioni sul mutuo per ragioni di privacy, essendo il rapporto regolato su un conto intestato al solo ex coniuge.

Dopo il reclamo, la ricorrente chiede all’Arbitro la documentazione recante la propria firma, ipotizzandone la falsità, gli estratti conto con evidenza delle rate pagate da ciascun cointestatario, la liquidazione della metà del saldo ritirato dall’altro e il risarcimento dei danni. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per decorso del termine e per le domande nuove formulate in replica, e nel merito deduce di aver fornito tutta la documentazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto al termine di dodici mesi dal reclamo, rileva che la ricorrente ha proposto un nuovo reclamo il 13 marzo 2025, riscontrato dalla banca il 14 marzo 2025: avendo l’intermediario soddisfatto le domande di consegna dei documenti, ogni ulteriore richiesta è inammissibile.

Analogamente, le domande di sospensione delle rate del mutuo o di riduzione del debito, avanzate solo con le repliche, sono inammissibili. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui le domande proposte per la prima volta con la memoria di replica non sono ammissibili, in forza delle Disposizioni ABF – Sez. VI, par. 1, che prevedono la preclusione di ampliare la domanda iniziale.

Anche a prescindere dalle questioni preliminari, il ricorso è respinto nel merito. La ricorrente non ha allegato il contratto di mutuo posto a fondamento delle domande, in violazione dell’art. 2697 c.c.; di contro, la banca ha prodotto gli accordi di rinegoziazione del 12.12.2016 e del 19.11.2021 e l’istanza di sospensione del 9.4.2020. La banca ha inoltre consegnato il contratto di mutuo e attivato, con il contratto sottoscritto il 29.8.2024, il servizio di internet banking per l’estrazione autonoma dei documenti, e ha depositato gli estratti conto già inoltrati con mail del 25.3.2025.

Sulla richiesta di versamento del 50% del saldo, il Collegio osserva che dagli estratti conto risulta un saldo negativo al momento dell’estinzione. Essendo il conto cointestato con firma disgiunta, ciascun titolare poteva disporre dell’intero importo senza il consenso dell’altro, giusta l’art. 1854 c.c..

Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio richiama il principio per cui non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, salvo la lesione di un diritto inviolabile (Cass., Sez. Unite, n. 26972 del 2008). Il danno patrimoniale, oltre a non poter degradare a ristoro per un danno in re ipsa, non può essere quantificato equitativamente ex art. 1226 c.c. se non è dimostrata l’esistenza del danno. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1854 c.c.

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