Usucapione tra coeredi: la tolleranza parentale esclude il possesso esclusivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 23115 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di usucapione, l’indagine volta a stabilire se un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà sia stata compiuta con l’altrui tolleranza, ex art. 1144 c.c., e sia quindi inidonea all’acquisto per usucapione, non può basarsi esclusivamente sulla lunga durata del godimento. Tale durata, pur costituendo di regola un elemento presuntivo per escludere la tolleranza, perde ogni efficacia quando i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli di stretta parentela. In questa evenienza, il protrarsi dell’uso del bene da parte del parente non integra di per sé un possesso esclusivo uti dominus, essendo plausibile il perdurare di un atteggiamento tollerante del titolare. Il partecipante alla comunione che invochi l’usucapione della quota altrui deve dimostrare di aver esteso il proprio godimento in termini di esclusività, mediante atti inconciliabili con la possibilità di godimento degli altri contitolari.
Il Fatto
Il giudizio traeva origine dalla domanda di scioglimento della comunione ereditaria di un complesso immobiliare, proposta da alcuni coeredi nei confronti di altri. I convenuti eccepivano di aver acquistato per usucapione la proprietà esclusiva delle unità immobiliari occupate, rispettivamente, da tempo. Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale, dichiarando l’avvenuto acquisto per usucapione a favore dei convenuti, i quali, a partire dai rispettivi matrimoni, avevano abitato gli immobili con le proprie famiglie, gestendoli e manutenendoli in via esclusiva, anche dopo la morte dei genitori, senza soluzione di continuità per oltre un ventennio. La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, ritenendo provato il possesso esclusivo degli immobili. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione gli altri coeredi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 1102, 1141 e 1158 c.c., censurando la sentenza della Corte territoriale per non aver considerato l’idoneità degli atti compiuti con l’altrui tolleranza a fondare l’acquisto per usucapione.
Nel percorso motivazionale, la Corte richiama i principi in materia di interversione del possesso da parte del compossessore e del coerede. Il partecipante alla comunione che intenda dimostrare la volontà di possedere uti dominus non deve compiere atti di interversione ai sensi dell’art. 1164 c.c., ma è tenuto a dimostrare di aver esteso il proprio godimento in termini di esclusività, con modalità inconciliabili con la possibilità di godimento altrui.
La Corte enuncia il principio cardine della decisione: l’uso prolungato del bene, di regola, non è compatibile con la mera tolleranza, ma tale presunzione è inoperante laddove i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli di parentela. In tali casi, la lunga durata dell’attività non è di per sé sintomo del possesso esclusivo, poiché lo stretto legame familiare esime il dominus dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità del bene nei confronti del parente che ne goda.
Applicando tale principio al caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d’appello non aveva correttamente valutato una serie di circostanze. In particolare, la presenza della madre degli usucapenti nell’appartamento al piano terra e la disponibilità delle chiavi da parte delle sorelle, che vi accedevano liberamente per farle visita, erano elementi indicativi di un compossesso esercitato dalle stesse sul bene comune, e non di un possesso esclusivo degli altri. La Corte ha inoltre escluso che le affermazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio potessero avere valenza confessoria, essendo finalizzate a rimarcare l’illegittimità dell’occupazione.
In accoglimento del primo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese, e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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