Divisione ereditaria: onere della prova della qualità di erede e litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. II n. 1460 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria anche l’accettazione espressa o tacita. Ne consegue che, nel giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, incombe su chi agisce, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’assunzione di tale qualità, che non può desumersi dalla mera chiamata né da alcuna presunzione. La contumacia del convenuto è comportamento neutro, non equivale ad accettazione tacita e non consente di applicare il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., tanto meno nei giudizi a litisconsorzio necessario, dove la controversia deve svolgersi unitariamente tra tutti i soggetti del rapporto. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nei gradi di merito, impone l’annullamento delle pronunce anche d’ufficio e il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società, mandataria di un istituto di credito creditore di un soggetto, promuove davanti al Tribunale un giudizio incidentale di divisione dei beni ereditari di un de cuius defunto, nei confronti degli eredi testamentari e dei creditori. Il Tribunale accoglie la domanda di collazione e dispone lo scioglimento delle comunioni, disponendo la vendita degli immobili.

La sentenza è appellata da alcuni coeredi. In secondo grado interviene la figlia del debitore, eccependo che il padre non aveva mai accettato l’eredità e che il suo diritto era ormai prescritto, con devoluzione dell’eredità per rappresentazione ai nipoti. La Corte d’Appello riforma parzialmente la decisione, rigetta l’intervento e compensa le spese. I ricorrenti impugnano la sentenza in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono ritenuti fondati. In via preliminare, la Corte qualifica l’intervento della figlia nel giudizio di appello come intervento litisconsortile, con piena legittimazione a ricorrere; quello dei fratelli, che non avevano partecipato ai gradi di merito, come intervento adesivo.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: in materia successoria la delazione non è sufficiente all’acquisto della qualità di erede, che consegue solo all’accettazione espressa o tacita. Chi agisce contro il preteso erede deve provare tale qualità, elemento costitutivo del diritto azionato, senza che alcuna presunzione possa soccorrerlo. Richiama in proposito Cass. n. 21436/2018 e Cass. n. 10525/2010.

Nel caso concreto, la società creditrice, chiedendo la divisione dei beni del debitore quale coerede, aveva l’onere di provare la qualità di erede di quest’ultimo: tanto più che il giudizio era stato introdotto oltre dieci anni dopo la morte del de cuius, con conseguente possibile prescrizione del diritto di accettare. La contumacia del convenuto, comportamento neutro al pari del silenzio negoziale, non consente di desumere alcuna accettazione tacita né di applicare il principio di non contestazione.

La Corte esamina e confuta i cinque elementi sui quali la Corte d’Appello aveva fondato la presunta accettazione tacita: la mancata contestazione dei coeredi e creditori costituiti, privi di interesse; le disposizioni testamentarie, prova della sola delazione; la situazione apparente, priva di riferimenti al possesso; la intestazione catastale, priva di valore probatorio e smentita dalla trascrizione con riserva del Conservatore; l’asserita mancata prova da parte dell’intervenuta, quando l’onere gravava sull’attore. Sottolinea che, nel litisconsorzio necessario della divisione, il principio di non contestazione non è applicabile se non sono costituiti tutti i convenuti.

Infine, rileva che la de cuius premorta, comproprietaria di un terreno, era litisconsorte necessaria, e che pertanto dovevano essere citati tutti i suoi eredi e non uno soltanto. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata in primo grado né sanata in appello, vizia l’intero processo: la Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *