Estradizione: la sommaria delibazione degli indizi non è controllo formale (Cass. pen. Sez. VI n. 25410 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione processuale, anche quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria italiana non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda. Ai sensi dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., essa deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Tale delibazione non richiede però un approfondito esame del quadro indiziario: è sufficiente che la richiesta indichi le fonti di prova e le renda riferibili alla posizione dell’estradando, anche in via interpretativa. L’art. 13 della Convenzione europea di estradizione consente alla Parte richiesta di domandare un complemento d’informazioni, ma non impone di attivarlo quando gli elementi trasmessi consentano già la delibazione.
Il Fatto
L’Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione Svizzera aveva avanzato domanda di estradizione processuale nei confronti di un soggetto, indicato come autore di ripetute rapine aggravate, consumate e tentate, con uso di armi, in danno di distributori di carburante, oltre che di violazioni della legge sulle armi. La richiesta si fondava su chiamate di correo di imputati già condannati per gli stessi titoli, su allacciamenti telefonici, sulla presenza di veicoli, su videosorveglianze, su interrogatori delle vittime e su controlli automatici di traffico.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 18.02.2026, aveva rigettato la domanda, ritenendo che gli atti trasmessi non consentissero una delibazione positiva, nemmeno sommaria, dei gravi indizi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, deducendo erronea valutazione della sussistenza dei gravi indizi richiesti dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen. e omessa attivazione del complemento di informazioni.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dalla ricostruzione del quadro convenzionale. L’art. 12, comma 2, della Convenzione del 1957 elenca i documenti che devono sostenere la domanda: la decisione esecutiva o il mandato di arresto, l’esposto dei fatti con la loro qualificazione giuridica e il segnalamento dell’individuo reclamato. I “documenti” richiamati dalla norma sono dunque quelli indicati nell’elenco, chiaro e autoesplicativo: l’autorità richiesta non è tenuta a trasmettere elementi di prova, ma a sostenere, anche mediante una narrazione sufficientemente precisa, l’apparato argomentativo posto a base della possibile responsabilità penale dell’estradando.
Su questa base la Corte ribadisce il principio consolidato: l’autorità italiana non può fermarsi a un controllo formale della documentazione, ma deve accertare che in essa siano evocate le ragioni per cui è stato ritenuto probabile, nella prospettiva dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato. Il riferimento va, tra le altre, a Sez. VI n. 44852 del 03.10.2007, a Sez. VI n. 43170 del 17.07.2014, a Sez. VI n. 8063 del 21.02.2019 e a Sez. VI n. 40552 del 25.09.2019.
Il passaggio decisivo è però la delimitazione dell’ampiezza di tale delibazione. Essa deve restare sommaria: non si richiede alla Corte di appello un approfondito esame del quadro indiziario, perché un siffatto apprezzamento vanificherebbe il senso stesso della Convenzione, che mira a semplificare la cooperazione tra Stati nel rispetto delle garanzie fondamentali dell’estradando. Il raffronto con i precedenti chiarisce la differenza: nelle vicende richiamate le fonti di prova erano analiticamente indicate e riferibili alla posizione dell’estradando, mentre nei casi di annullamento la delibazione era radicalmente preclusa da un assoluto vuoto informativo.
Nel caso concreto, l’enunciazione degli elementi di prova — o, secondo le parole della sentenza impugnata, di «categorie, tipologie di prove» — appare comunque sufficiente. La Corte ritiene quindi fondato il ricorso del Procuratore Generale e precisa che l’art. 13 della Convenzione, pur ammettendo la richiesta di complemento d’informazioni, non ne impone l’attivazione quando gli atti già consentono la delibazione.
Irrilevante è invece il richiamo all’accoglimento, in altro procedimento, della domanda di estradizione relativa a un correo: nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con provvedimenti adottati in un diverso processo, ostandovi l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che esige che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, secondo il principio di Sez. VI n. 25703 del 23.05.2003. La sentenza è pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
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Nota della Redazione
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