Assegni senza provvista: il difetto di preavviso di revoca non determina l’improcedibilità della sanzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 13771 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione di cui all’art. 2 della legge n. 386/1990 (emissione di assegno senza provvista) è del tutto indipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art. 9-bis della medesima legge, risultando esclusa solo nell’ipotesi di pagamento tardivo di cui all’art. 8. Il difetto di notifica del preavviso di revoca non determina la non decorrenza dei termini di computo dei sessanta giorni e non comporta, quindi, l’improcedibilità del procedimento sanzionatorio. La mancata comunicazione produce, piuttosto, l’insorgere dell’obbligo in capo al trattario di pagare gli assegni emessi dal traente nel limite di euro 10.329,14 per ogni titolo, nonché la posticipazione dell’iscrizione al CAI e della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni al momento in cui siano decorsi inutilmente i sessanta giorni concessi per il pagamento tardivo.
Il Fatto
Il Prefetto di Brindisi notificava un’ordinanza ingiunzione al legale rappresentante di una società, irrogando la sanzione amministrativa per l’emissione di cinque assegni a vuoto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 386/1990, con la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per ventiquattro mesi. L’opposizione proposta avanti al Giudice di Pace veniva rigettata, ma il Tribunale di Brindisi accoglieva l’appello, ritenendo che la mancata notifica del preavviso di revoca al legale rappresentante, e non solo alla società correntista, non avesse consentito all’interessato di esercitare la facoltà di pagamento tardivo prevista dall’art. 8 della legge, con conseguente improcedibilità del procedimento sanzionatorio. Avverso tale sentenza la Prefettura proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione di nullità della notifica del ricorso, rigettandola in quanto la sanatoria ex tunc derivante dalla costituzione del controricorrente integra il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Nel merito, il primo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione, è stato ritenuto infondato, avendo il Tribunale esplicitato le ragioni della propria decisione.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo riguardante la violazione degli artt. 1, 2, 5, 8 e 9-bis della legge n. 386/1990. Ha chiarito che il preavviso di revoca si riferisce proprio all’ipotesi dell’assegno emesso senza provvista, costituendo un meccanismo volto a incoraggiare il traente al pagamento tardivo. Ha, tuttavia, precisato che la condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio è rappresentata esclusivamente dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del titolo e non dalla comunicazione del preavviso.
La mancata o tardiva notifica del preavviso di revoca produce effetti diversi, ossia l’obbligo del trattario di pagare gli assegni emessi dal traente nel limite di lire venti milioni per ogni titolo e il congelamento dell’iscrizione al CAI. La Corte ha richiamato il precedente delle Sez. 2, n. 24724 del 2016 e la Corte cost. n. 50 del 2011, evidenziando che la comunicazione è presupposto per la sanzione di cui all’art. 9 della legge, ma non per la violazione di cui all’art. 2.
La Corte ha quindi delineato un sistema a due fasi: la prima, di intervento preventivo e automatico, in cui si consolidano iscrizione al CAI e revoca delle autorizzazioni; la seconda, sanzionatoria e discrezionale, in cui il Prefetto applica le sanzioni principali e accessorie. In tale quadro, l’assenza del preavviso di revoca non incide sul decorso del termine per il pagamento tardivo, ma determina solo la posticipazione degli effetti della prima fase e l’insorgere della responsabilità del trattario. La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.