La revocazione della Cassazione e la definizione agevolata: decisivo adempimento, non mera adesione (Cass. civ. Sez. 2 n. 1821 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è configurabile solo quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva sugli atti del giudizio, tale da porre la rappresentazione del giudice in contrasto con quella emergente dagli atti stessi. La definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, non determina l’estinzione del processo di legittimità in virtù della mera manifestazione di volontà di aderire, ma soltanto a seguito dell’integrale e puntuale adempimento del piano rateale, previa dimostrazione della tempestiva presentazione dell’istanza nel termine perentorio di legge. L’omesso esame di una circostanza che, anche se considerata, non sarebbe stata comunque idonea a modificare l’esito del giudizio non ha rilievo decisivo e rende il ricorso per revocazione inammissibile.
Il Fatto
Con ordinanza n. 30143/2024, la Corte di cassazione aveva accolto solo il terzo motivo di ricorso concernente la condanna alle spese, rigettando nel resto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, che aveva confermato la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva irrogato una sanzione di € 40.000,00 per violazione dell’art. 110 TULPS.
Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la Corte non avrebbe considerato un fatto decisivo, ossia la sua adesione alla c.d. rottamazione-quater, manifestata in pendenza del giudizio di legittimità. L’amministrazione si è costituita soltanto per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito della decisività. Il ricorrente, per configurare l’errore revocatorio, avrebbe dovuto dimostrare non solo che il fatto omesso era stato rappresentato in atti, ma anche che l’eventuale esame di tale fatto sarebbe stato in grado di condurre a una decisione diversa.
L’istituto della definizione agevolata, disciplinato dall’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022, non determina l’estinzione automatica del giudizio per il solo fatto che l’interessato abbia manifestato all’agente della riscossione la volontà di aderire. L’effetto estintivo è subordinato all’esatto adempimento del piano di pagamento, alle scadenze previste, e alla preventiva dimostrazione che l’istanza di adesione sia stata presentata entro il termine perentorio stabilito dalla legge.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha depositato la ricevuta della domanda di adesione, che avrebbe dovuto essere manifestata entro aprile 2023, né ha prodotto il prospetto dei pagamenti che l’Agenzia delle entrate trasmette all’interessato, né ha allegato la prova di aver effettuato alcun versamento. La mancata produzione di tali elementi rendeva evidente che, anche se la Corte avesse preso in considerazione la documentazione asseritamente depositata, non avrebbe potuto sospendere il processo o dichiarare l’estinzione, mancando i presupposti di legge.
Ne consegue che l’omesso esame, denunciato come errore di fatto, non era idoneo a produrre un contrasto tra la rappresentazione contenuta nell’ordinanza impugnata e quella emergente dagli atti processuali, con la conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione. Non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese, e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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