Rimborso libretti cointestati: il coerede agisce da solo per la propria quota (ABF Collegio di Bari n. 4570 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a domandare all’intermediario la liquidazione della propria quota del rapporto caduto in successione, senza che questi possa opporre la necessità della quietanza congiunta di tutti gli eredi o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, in difetto di una concreta opposizione di altro coerede e di un contenzioso ereditario. Nei buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo. La dichiarazione di successione è prova sufficiente della qualità di erede, tanto più se l’intermediario non la contesta e svolge difese nel merito. Il danno patrimoniale da illegittimo diniego è liquidato equitativamente.

Il Fatto

Le ricorrenti lamentano il rifiuto dell’intermediario di liquidare rapporti e di rimborsare buoni fruttiferi dematerializzati detenuti iure proprio e iure successionis. Dopo il decesso del titolare, avvenuto nel settembre 2020, e la presentazione della dichiarazione di successione, le istanti hanno esibito documentazione, titoli e documenti di identità, ma l’intermediario ha preteso la presenza contestuale di tutti i coeredi. Una ricorrente contesta anche la temporanea scomparsa, nell’app, della visualizzazione di una somma in accredito.

Le ricorrenti chiedono il rimborso complessivo di € 36.904,53, oltre interessi legali e di mora, il ripristino degli accrediti e un risarcimento equitativo di € 5.000,00 per il danno non patrimoniale. L’intermediario eccepisce il difetto di legittimazione, la necessità della quietanza congiunta e l’inammissibilità delle nuove domande risarcitorie.

La motivazione del Collegio

Il Collegio chiarisce in via preliminare che il cointestatario del ricorso non è parte del procedimento e non dispone degli stessi poteri del ricorrente. Le pretese relative a rapporti non intestati alla ricorrente non possono quindi essere azionate nel medesimo ricorso. L’esame nel merito resta circoscritto alle domande della ricorrente sui propri titoli.

Quanto al libretto di risparmio, il Collegio accoglie la domanda di rimborso della metà del saldo in qualità di cointestataria superstite, salvo che l’intermediario vi abbia già provveduto, riconoscendo che lo scorporo risulta eseguito. Accoglie anche la domanda sulla restante quota iure hereditatis. La qualità di erede è provata dalla dichiarazione di successione, non contestata dall’intermediario, che ha svolto difese nel merito.

La difesa dell’intermediario, fondata sugli artt. 184 e 187 del D.P.R. n. 156/1973 e sulla necessità della quietanza congiunta, è giudicata infondata. Il Collegio richiama la decisione n. 19782/2020 del Collegio di Coordinamento, che ha rilevato l’abrogazione della norma eccezionale e l’applicabilità della disciplina generale dell’art. 1292 c.c. In assenza di opposizione dei coeredi, l’intermediario deve liquidare la quota all’erede che la richiede; il pagamento ha efficacia liberatoria verso i coeredi inerti, che potranno rivalersi sul ricorrente (decisione n. 27252/2018, nel solco dell’ordinanza n. 27417/2017).

Sul buono fruttifero dematerializzato, il Collegio esclude l’applicabilità degli artt. 184 e 187 e conferma che resta applicabile l’art. 178 D.P.R. n. 156/1973, che prevede il rimborso a vista. La clausola di pari facoltà di rimborso legittima il cointestatario superstite a ottenere l’intera somma: la quietanza congiunta sarebbe necessaria solo in presenza di una concreta opposizione di un coerede (decisione n. 19782/2020).

Infine, il danno non patrimoniale è escluso, perché le doglianze riguardano la condizione della cointestataria e non della ricorrente. Il danno patrimoniale, legato all’addebito dell’imposta di bollo e alla mancata disponibilità delle somme, è liquidato in via equitativa nella misura omnicomprensiva di € 100,00. Il ricorso è accolto parzialmente, con contributo a carico dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1292 c.c.

Tutte le 64 sentenze sull'art. 1292 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *