Fatturato specifico navale e certificazione estera: clausole del bando vincolanti (C.G.A.R.S. n. 399 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di gara costituisce un vincolo che grava anche sulla stazione appaltante, la quale è tenuta ad applicare le disposizioni che essa stessa si è data in forza del principio di autovincolo ex art. 97 Cost.. Ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis trovano applicazione i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con prevalenza del criterio letterale, salvo che il dato testuale presenti evidenti ambiguità. Non è ammesso alcun procedimento ermeneutico integrativo volto a ravvisare significati impliciti. La modifica unilaterale del modello di DGUE predisposto dalla stazione appaltante rende invalida la dichiarazione e non può essere sanata mediante il soccorso istruttorio, non esperibile per la comprova dei requisiti di partecipazione. È inutilizzabile la certificazione di qualità rilasciata da organismo non accreditato da ente aderente all’EA o all’IAF secondo il sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008.
Il Fatto
Il giudizio riguarda una procedura aperta bandita da una società di infrastrutture ferroviarie per l’affidamento di servizi di pitturazione, pavimentazione, carenaggio e coibentazione su navi traghetto e sugli impianti a terra funzionali alla navigazione. Alla gara partecipavano due raggruppamenti temporanei di imprese.
Con sentenza del giudice di prime cure, in accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, l’aggiudicazione veniva annullata per carenza di un requisito di partecipazione in capo al raggruppamento aggiudicatario. In accoglimento del ricorso incidentale, veniva parimenti rilevata la carenza di requisito in capo al raggruppamento ricorrente principale, con compensazione delle spese. Entrambe le parti proponevano appello in via principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il quadro dei criteri ermeneutici applicabili alla lex specialis, richiamando il costante orientamento secondo cui le clausole del bando sono insuscettibili di interpretazione integrativa diretta a evidenziare pretesi significati inespressi. Solo un’eventuale aporia tra le previsioni giustifica il ricorso congiunto al criterio letterale e a quello sistematico, con prevalenza del primo.
Applicando tali coordinate, il punto III.1.2 del bando viene letto nel senso che il fatturato specifico medio annuo richiesto deve riferirsi alla sola attività di manutenzione navale, non anche agli impianti a terra. La previsione non è ambigua e, non essendo stata impugnata in primo grado, non se ne discute la legittimità ma solo il significato oggettivo che vincola la stazione appaltante.
Ne consegue che la modifica apportata al modello di DGUE dal raggruppamento aggiudicatario, mediante aggiunta della dicitura relativa agli impianti a terra, non integra una mera irregolarità formale ma evidenzia la carenza di un requisito di partecipazione. Il rimedio del soccorso istruttorio non è esperibile, sia perché non ammesso per la comprova dei requisiti, sia perché la dimostrazione del possesso richiederebbe l’operazione interpolativa propugnata nel gravame.
Quanto all’appello incidentale, la Corte conferma l’inutilizzabilità della certificazione ISO 9001 rilasciata da un ente di certificazione britannico, non accreditato presso un organismo aderente all’EA o all’IAF per effetto del recesso dal sistema europeo. La censura era stata ritualmente introdotta sin dal ricorso incidentale di primo grado, mentre le difese successive avevano solo illustrato la doglianza. Sul piano probatorio, la sola attestazione riportata nel certificato non supera, per il principio di vicinanza della prova, gli elementi contrari dedotti dalla controparte.
Entrambi gli appelli sono pertanto respinti, con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’esame dei motivi assorbiti e con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole