Inammissibile il motivo di ricorso non dedotto nei motivi di appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35517 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca una questione non proposta con i motivi di appello. Il giudice di legittimità non può annullare il provvedimento impugnato su un punto della decisione sottratto intenzionalmente alla cognizione del giudice di secondo grado, perché in tal caso si configurerebbe un inevitabile difetto di motivazione non imputabile al giudice del merito. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non è deducibile in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno con le conclusioni nel giudizio di appello. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62 bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 14 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di tre imputati alla pena di un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di furto aggravato in concorso. Secondo l’accusa, gli imputati si erano impossessati di una bicicletta elettrica rompendo la catena antifurto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di uno degli imputati, deducendo tre motivi: la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; la violazione dell’art. 62 bis cod. pen.; la violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i tre motivi. Quanto al primo, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato, perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice del merito con argomenti corretti.

La Corte territoriale aveva ricostruito la compartecipazione del ricorrente sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei militari intervenuti, che avevano osservato il ricorrente svolgere la funzione di palo durante l’azione furtiva. Il riconoscimento del mezzo da parte del proprietario e le ammissioni dei coimputati completavano il quadro probatorio. La motivazione, logicamente e giuridicamente corretta, non è superata dalla ricostruzione alternativa prospettata in sede di legittimità.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, tanto più dopo la riforma dell’art. 62 bis cod. pen., che non consente più di fondare la diminuente sul solo stato di incensuratezza. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 39566 del 2017 e Sez. 4 n. 32872 del 2022. Il giudice del merito aveva valorizzato le modalità della condotta, la spinta a delinquere e la fuga nonostante l’intimazione delle forze dell’ordine.

Il terzo motivo, relativo all’aggravante dell’art. 61 n. 5 cod. pen., è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello. La Corte afferma il principio per cui non può essere prospettata in cassazione una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, richiamando Sez. 2 n. 29707 del 2017 e Sez. 2 n. 34044 del 2020. Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici e le attenuanti non è censurabile se non sollecitato dalle parti, come chiarito da Sez. 4 n. 29538 del 2019.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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