Rimborso anticipato del credito e costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 3397 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel giugno 2017 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, anticipatamente estinto nel luglio 2022 in corrispondenza della rata n. 68 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si era rivolto all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non goduti per complessivi € 532,18, oltre interessi legali.

Costituitosi, l’intermediario aveva eccepito la propria carenza di legittimazione, qualificandosi come mero cessionario del credito derivante dal finanziamento, e nel merito aveva evidenziato la natura up-front delle commissioni richieste. Si era comunque dichiarato disponibile a riconoscere l’importo di € 305,58, comprensivo degli oneri up-front calcolati secondo la curva degli interessi e di € 20,00 a titolo di spese di procedura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di legittimazione passiva, richiamando il consolidato orientamento arbitrale sul punto (Collegio di Roma, decisione n. 415/2017). La controversia aveva ad oggetto il diritto al rimborso, ex art. 125-sexies t.u.b., della quota di commissioni corrisposte alla stipula e non godute a seguito dell’estinzione anticipata.

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: la norma ha attuato l’art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, interpretato dalla sentenza Lexitor (Corte di Giustizia UE, causa C-383/18) nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato poi riformulato dall’art. 11-octies d.l. n. 73/2021; la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo il comma 2 di tale disposizione limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. L’art. 27 d.l. n. 104/2023 ha quindi previsto che, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, continuino ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies vigenti alla data di sottoscrizione.

Poiché il contratto era stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, il Collegio ha ritenuto applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, restando fermo che le imposte non sono soggette a riduzione. Quanto ai costi up-front, il criterio preferibile è quello analogo a quello previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, con conseguente integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c. in mancanza di clausola contrattuale. Il Collegio ha inoltre confermato l’applicazione del medesimo criterio al compenso per l’attività di intermediazione creditizia, anche in presenza di fattura comprovante il pagamento al mediatore.

Applicando tali criteri, il rimborso ancora dovuto è risultato pari a € 285,41, importo inferiore alla richiesta del ricorrente, che aveva quantificato tutti gli oneri secondo il criterio lineare senza considerare le imposte. Preso atto della disponibilità dell’intermediario a riconoscere € 285,58 per le commissioni up-front e € 20,00 per le spese di procedura, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha invece respinto la domanda di rifusione delle spese legali, richiamando la decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma e rilevando che nel procedimento arbitrale non trova applicazione il principio di soccombenza virtuale (Collegio di Roma, decisione n. 11770/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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