Fideiussione omnibus nulla senza importo massimo garantito; ripetizione estesa a spese e interessi (Cass. civ. Sez. 2 n. 23322 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia prestata per un’obbligazione futura è nulla ai sensi dell’art. 1938 cod. civ. ove non precisi l’importo massimo garantito, trattandosi di principio di ordine pubblico economico applicabile anche alle garanzie personali atipiche. È futura l’obbligazione i cui fatti costitutivi si verificano integralmente dopo la prestazione della garanzia, ancorché prefigurata in un accordo quadro. La riforma in appello di una sentenza esecutiva obbliga alla restituzione non solo del capitale ma anche delle spese di esecuzione, mentre gli interessi legali decorrono dal giorno del pagamento.
Il Fatto
Un soggetto proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti quale garante di una società per il corrispettivo di forniture di merci. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarava nulla la garanzia per genericità dell’oggetto e assenza di importo massimo garantito, disponendo la restituzione di quanto versato in esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale, ritenendo ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva quando quella principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza. Nel merito, rammenta che l’art. 1938 cod. civ., nel testo novellato, impone a pena di nullità la precisazione dell’importo massimo garantito per le fideiussioni omnibus, principio esteso anche alle garanzie atipiche.
L’obbligazione è futura quando i suoi fatti costitutivi si verificano integralmente dopo il rilascio della garanzia, come nel caso di forniture rimesse a successivi ordini dell’acquirente nell’ambito di un accordo quadro. La circostanza che il garante fosse legale rappresentante della società garantita è ininfluente, trattandosi di soggetti giuridici autonomi.
Quanto al ricorso principale, la Corte accoglie i motivi concernenti la restituzione delle somme versate in executivis. Il debitore ha diritto alla restituzione del capitale e delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione, a prescindere dalla buona fede dell’accipiens. Gli interessi legali decorrono dal giorno del pagamento e non dalla domanda, non applicandosi la disciplina della condictio indebiti.
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Nota della Redazione
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