Segnalazione a sofferenza legittima senza prova di preavviso e danno reputazionale (ABF Collegio di Bologna n. 4261 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio dell’informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi ai sensi dell’art. 125, comma 3, T.U.B. non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione a sofferenza, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria. La segnalazione è legittima quando il credito è effettivamente esistente e la banca dimostra l’inoltro del preavviso all’indirizzo comunicato dal cliente, anche se la raccomandata è restituita per irreperibilità del destinatario. L’eventuale difetto di rendicontazione del rapporto attiene a profili di correttezza del comportamento dell’intermediario e non incide sulla veridicità sostanziale della segnalazione. Il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima non è in re ipsa: deve essere provato, anche per presunzioni semplici, con allegazione di elementi di valutazione idonei a fondare la liquidazione equitativa.
Il Fatto
Il ricorrente riceve nell’aprile 2025 una missiva da una società di recupero crediti che, cessionaria pro-soluto di un credito deteriorato ceduto dall’intermediario, gli chiede il pagamento di una somma. Sostiene di non essere mai stato cliente della banca e di aver intrattenuto con un istituto poi confluito nella resistente un solo rapporto, acceso molti anni prima e a suo dire estinto nel 2012. Da una verifica presso la Banca d’Italia apprende di essere stato censito a sofferenza dal settembre 2024.
Respinto il reclamo, il ricorrente adisce l’Arbitro contestando, sotto il profilo formale, la mancata ricezione del preavviso e, sotto quello sostanziale, l’assenza di rendicontazione del rapporto e l’intervenuta prescrizione del credito. Chiede la revoca dell’apposizione a sofferenza, la cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. L’intermediario eccepisce la legittimità della segnalazione e l’insussistenza di alcun pregiudizio risarcibile.
La motivazione del Collegio
Il Collegio premette che la segnalazione risulta effettivamente iscritta dal settembre 2024 e che la contestazione si articola su due piani distinti. Quanto al primo, richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 4519/23: il preavviso non è condizione di legittimità della segnalazione, ma oggetto di un obbligo di trasparenza, la cui violazione apre semmai il fronte risarcitorio.
Sul piano probatorio, l’intermediario produce la raccomandata di preavviso inviata all’indirizzo indicato dal cliente in sede di stipula, restituita al mittente per “destinatario irreperibile”. Il ricorrente oppone un certificato storico di residenza dal quale emerge che già dal 2011 risiedeva altrove, ma non contesta di risiedere a quell’indirizzo all’epoca dell’accensione del rapporto, né dimostra di aver comunicato la variazione. Il Collegio ritiene così provata la ricezione del preavviso, in linea con l’orientamento dei collegi che valorizza l’avviso di mancato recapito per irreperibilità o destinatario sconosciuto (da ultimo, Collegio di Milano n. 4324/25).
La doglianza sulla mancata rendicontazione viene superata sul piano della rilevanza: essa non riguarda la veridicità sostanziale della segnalazione e attiene a profili di correttezza valutabili in chiave risarcitoria. Il Collegio ricostruisce poi l’andamento del rapporto: conto acceso nel 1990, affidamento di euro 6.198,00 nel 2006 con rientro rateizzato, saldo negativo di euro 181,31 dal settembre 2012, progressivamente cresciuto per il maturare degli interessi. Con l’entrata in vigore del nuovo art. 120 T.U.B. gli interessi scaduti sono stati assistiti da soli interessi di mora, non avendo il cliente esercitato l’opzione di cui al comma 2, lett. b).
La contestazione sulla mancata proposta di modifica unilaterale, con conseguente inefficacia ex art. 118, comma 3, T.U.B., è dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in sede di repliche, in violazione delle Disposizioni che regolano l’Arbitro (sez. VI, § 1). Nel merito, il Collegio esclude comunque che si tratti di vero ius variandi, trattandosi di mero adeguamento normativo, e osserva che anche un’indebita applicazione degli interessi non darebbe diritto alla cancellazione dell’iscrizione, essendo il cliente segnalato anche per la sorte capitale.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama il principio del Collegio di coordinamento n. 1642 del 17 gennaio 2019: il danno non patrimoniale non è in re ipsa e va provato anche mediante presunzioni semplici, con onere del ricorrente di indicare elementi idonei di valutazione. Nel caso concreto manca qualsiasi elemento dal quale desumere, anche in via presuntiva, un pregiudizio reputazionale. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 118 TUB – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
- Art. 120 TUB – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
- Art. 125 TUB – Banche dati