Possesso mediato e usucapione: la concessione in uso non è conferimento in società (Cass. civ. Sez. 2 n. 11648 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, il requisito del possesso ex art. 1140, secondo comma, c.c. è soddisfatto anche in presenza di un possesso mediato, allorché il possessore conceda il bene in uso a un soggetto terzo, che ne eserciti la detenzione materiale per finalità proprie. La concessione in uso del fondo a una società, della quale il possessore sia socio, non integra di per sé un conferimento in natura ai sensi degli artt. 2464-2466 c.c., né la qualificazione del rapporto in termini di conferimento vale a escludere la sussistenza del possesso ad usucapionem. La censura che investe un obiter dictum è inammissibile per difetto di decisività, non potendo l’eventuale errore su un argomento sovrabbondante privare la decisione del suo autonomo supporto motivazionale.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio una società, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione di due terreni e di una servitù di passaggio, assumendo di essere succeduto al padre nel possesso ultraventennale dei fondi, esercitato personalmente e, dal 1985, tramite la concessione in uso degli stessi a una società di cui la famiglia era socia, che li adibiva a parcheggio per gli avventori di una discoteca.
Il Tribunale rigettava le domande, e la Corte d’Appello, in riforma parziale, dichiarava l’attore proprietario dei terreni per usucapione, riconoscendo la sussistenza di un possesso mediato del dante causa, protrattosi per il tempo necessario e proseguito dall’erede, mentre rigettava la domanda relativa alla servitù. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha in primo luogo esaminato il motivo di ricorso con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 132, n. 4, c.p.c. Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui censurava la motivazione contraddittoria, non più sindacabile in cassazione dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e infondato quanto alla dedotta motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione, fondate sull’accertamento del possesso a partire dall’epoca dei lavori di spianamento e recinzione dei terreni.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la decisione sulla tesi del conferimento in società senza sottoporla al contraddittorio delle parti. La censura è stata reputata infondata su un duplice piano: da un lato, la questione del conferimento costituiva un mero argomento illustrativo e non la ratio decidendi, fondata invece sul riconoscimento del possesso mediato ex art. 1140, secondo comma, c.c.; dall’altro, la circostanza della messa a disposizione dei terreni alla società era stata allegata dall’attore, sicché la questione era già compresa nel contraddittorio processuale.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2463-2466, 2697 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., nonché all’omesso esame dell’atto costitutivo della società, è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla violazione delle norme sul conferimento, la Corte ha ribadito che il riferimento a tali disposizioni costituiva un obiter dictum, sicché la censura difettava del requisito della decisività. La contestazione dell’accertamento fattuale della concessione in uso è stata invece ritenuta volta a ottenere un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, mentre il fatto dedotto come omesso — la previsione di soli conferimenti in denaro nell’atto costitutivo — non era decisivo, essendo periferico rispetto alla ratio fondata sul possesso mediato per concessione in uso, che l’atto costitutivo era stato esaminato solo per confermare il collegamento tra la famiglia e la società.
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Nota della Redazione
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