Esproprio e perdita del possesso utile ad usucapire con immissione in possesso (Cass. civ. Sez. II n. 7432 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’esecuzione del decreto di esproprio mediante la immissione in possesso del beneficiario entro il termine perentorio di due anni, con formale redazione di verbale, costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto stesso, ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, d.lgs. n. 327 del 2001. Ove il decreto sia tempestivamente eseguito, il beneficiario acquista la proprietà e il possesso del bene, mentre l’espropriato o il terzo che continuino ad occuparlo si trovano in una situazione di fatto non configurabile come possesso ad usucapionem. Nelle controversie soggette al regime previgente al d.lgs. n. 327 del 2001, il decreto validamente emesso è idoneo ad escludere qualsiasi situazione di fatto con esso incompatibile: la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto si configura come mera detenzione, salvo atto di interversione del possesso.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’accertamento dell’avvenuta usucapione ventennale di immobili assoggettati a un decreto di esproprio per pubblica utilità. Il Tribunale adito, con una prima pronuncia, dichiarava inammissibili per difetto di interesse, stante la pendenza di altro giudizio con identico petitum, alcune domande, e respingeva le restanti per mancanza di prova dell’interversio possessionis.
La Corte d’appello rigettava il gravame e confermava la decisione di prime cure. Avverso la sentenza di appello i soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi, resistito dall’ente locale controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. I ricorrenti sostenevano che la sussistenza del decreto di esproprio, in assenza di attività materiali idonee a incidere sul possessore, non facesse venir meno il rapporto possessorio con il bene, non determinando di per sé il mutamento dell’animus rem sibi habendi in animus detinendi.
La Corte rileva che il motivo prendeva fondamento da un effettivo contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 651 del 12.01.2023. Il primo dei principi enunciati stabilisce che, nella disciplina del d.lgs. n. 327 del 2001, l’esecuzione del decreto con immissione in possesso entro il termine perentorio biennale, mediante formale redazione di verbale, assurge a condizione sospensiva di efficacia. In mancanza, il decreto diventa definitivamente inefficace e non si realizza l’effetto estintivo della proprietà, salvo il potere di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità.
Ove invece il decreto sia tempestivamente eseguito, il beneficiario acquista proprietà e possesso, e chi continui ad occupare il bene versa in una situazione non configurabile come possesso ad usucapionem, ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.lgs. cit. La stessa disciplina opera in caso di cessione volontaria, poiché l’art. 45 d.lgs. cit. le attribuisce gli stessi effetti del decreto.
Il secondo principio riguarda il regime previgente, per le dichiarazioni di pubblica utilità anteriori al 30 giugno 2003: il decreto validamente emesso è idoneo a far acquisire la piena proprietà ed escludere situazioni incompatibili. Anche senza immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto è mera detenzione, salvo interversione del possesso.
Alla luce di tali principi il motivo è infondato: il fondo era assoggettato al decreto di espropriazione e non assumeva rilievo l’assenza di attività materiali della pubblica amministrazione. Il primo motivo, relativo alla litispendenza, resta assorbito. La Corte compensa integralmente le spese in ragione della preesistenza del contrasto e della novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.