Inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del giudice istruttore priva di potestas decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 17675 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto avverso un provvedimento emesso dal giudice istruttore in una causa devoluta alla decisione del tribunale in composizione collegiale, come quelle attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa. Tale provvedimento, provenendo da un organo istituzionalmente carente di potestas decidendi, non può assumere natura sostanziale di sentenza e non è pertanto impugnabile con il rimedio di cui all’art. 42 cod. proc. civ. Il relativo rilievo d’ufficio, costituendo questione di rito prevedibile dalla parte con ordinaria diligenza, non richiede l’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società attrice convenne dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, due società aventi sede, rispettivamente, in Francia e in Romania, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per violazione contrattuale e per atti di concorrenza sleale, nonché per abuso di dipendenza economica. Le convenute eccepirono l’incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che, ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 168/2003, la cognizione spettasse alla Sezione specializzata del Tribunale di Milano, trattandosi di controversia rientrante nelle materie dell’art. 3 del medesimo decreto e coinvolgente società con sede all’estero.
Con ordinanza del 23 settembre 2024, il giudice istruttore del Tribunale di Brescia, pur dando atto della questione, non si pronunciò espressamente sull’eccezione, ritenendo la deroga territoriale applicabile solo alle materie espressamente indicate dall’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 e non anche all’abuso di dipendenza economica, e dispose la prosecuzione del giudizio assegnando i termini per le memorie istruttorie. Avverso tale provvedimento le società convenute hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha dato atto che l’ordinanza interlocutoria che aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità dell’art. 9, comma 3, della legge n. 192/1998 non era più attuale, essendo intervenuta la pronuncia di inammissibilità e di non fondatezza delle questioni sollevate. Nel merito della vicenda, la Corte ha rilevato che la controversia era stata introdotta dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Brescia e che, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., le cause devolute alle sezioni specializzate devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale.
Il provvedimento impugnato, tuttavia, era stato adottato dal giudice istruttore e non dal collegio. Richiamando i principi in materia di impugnazioni, la Corte ha precisato che un provvedimento non adottato nella forma della sentenza può essere considerato tale solo se proviene da un organo munito di potestas decidendi. Nel caso di specie, il giudice istruttore, in una controversia spettante alla decisione del collegio, è istituzionalmente privo di poteri decisori: le sue ordinanze sono sempre revocabili dal collegio ex artt. 177 e 178 cod. proc. civ. Ne consegue che il provvedimento impugnato, avendo natura meramente interlocutoria, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza, con conseguente inammissibilità del ricorso.
La Corte ha poi esaminato l’ulteriore profilo relativo al mancato rispetto del contraddittorio, evidenziando che la questione dell’inammissibilità del rimedio costituisce una questione di rito che la parte, dotata di minima diligenza processuale, poteva prevedere. Il cd. divieto di “terza via” di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. non opera per le questioni di diritto, ivi comprese quelle relative ai requisiti di ammissibilità dell’impugnazione, rispetto alle quali la parte è gravata da un onere di autoresponsabilità. La conclusione è conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, che ammette la decisione senza previo contraddittorio su questioni di rito prevedibili.
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Nota della Redazione
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