Fatture per operazioni inesistenti: prova indiziaria, dolo e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 37130 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, l’inesistenza oggettiva delle prestazioni può essere provata anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati unitariamente: la natura fittizia si desume dall’assenza di struttura imprenditoriale idonea, di personale e di beni strumentali adeguati alle prestazioni fatturate. La tracciabilità dei pagamenti non è incompatibile con la simulazione del rapporto commerciale, potendo costituire strumento funzionale alla stessa. Il dolo specifico di evasione può essere desunto dal ruolo dell’agente nella società, dalla disponibilità della documentazione contabile e dalla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, senza che la mera delega di fatto ad altri escluda la responsabilità del legale rappresentante. L’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 impone di considerare in modo prevalente l’adempimento tributario, ma non introduce automatismi: il giudizio sulla particolare tenuità resta complessivo e va condotto sui parametri dell’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18 dicembre 2025, ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, contestato per due annualità d’imposta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. per l’affermazione di responsabilità fondata su soli indizi; esclusione del dolo specifico per avere egli svolto mansioni operative, con gestione fiscale affidata ad altri; erronea esclusione della particolare tenuità del fatto nonostante l’integrale estinzione del debito tributario secondo piano di rateizzazione.
La difesa ha sostenuto, in particolare, che i pagamenti erano avvenuti mediante bonifici tracciabili, che la società fornitrice avrebbe potuto avvalersi di manodopera irregolare e che la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente l’accertamento tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che i tre motivi riproducono censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’inesistenza oggettiva può essere provata anche per indizi (Sez. 3, n. 6360 del 25/10/2018, Capobianco; Sez. 3, n. 17123 del 17/03/2026, Bolondi). Nel caso concreto il giudice di merito ha valorizzato plurimi elementi convergenti: assenza di magazzini e mezzi operativi, numero irrisorio di dipendenti, incompatibilità quantitativa tra prestazioni fatturate e capacità produttiva, mancata esibizione della documentazione richiesta e genericità delle giustificazioni. La tesi della manodopera irregolare resta una mera ipotesi alternativa priva di riscontri; la tracciabilità dei pagamenti è irrilevante, secondo la citata pronuncia Bolondi.
Il secondo motivo è respinto ricordando che il dolo specifico può desumersi da elementi indiziari quali il ruolo dell’agente, la disponibilità della documentazione contabile, la sottoscrizione delle dichiarazioni e l’entità delle operazioni (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016). La qualità di legale rappresentante, la partecipazione societaria e il coinvolgimento diretto nell’attività aziendale escludono che la delega di fatto possa automaticamente liberare l’imputato (Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, Carminati; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, Todesco; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018).
Sul terzo motivo la Corte chiarisce che l’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 non introduce alcun automatismo favorevole: il pagamento del debito è solo uno dei criteri da inserire nel giudizio complessivo ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 7027 del 22/10/2024; Sez. 3, n. 22076 del 13/03/2025). Le Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022 (Ubaldi) hanno escluso che la continuazione sia di per sé ostativa, imponendo però una valutazione complessiva. La Corte territoriale ha fatto esattamente questo, valorizzando la reiterazione in due annualità, la pluralità delle fatture, la sistematicità e l’entità economica delle operazioni, coerentemente con Sez. Un. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj).
Il controllo di legittimità, conclude la Corte, non deve stabilire la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo la compatibilità della giustificazione con il senso comune (Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato