La consulenza grafologica non vincola il giudice nella querela di falso (Cass. civ. Sez. 2 n. 16439 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione e non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, atteso che la verifica dell’irripetibilità della scrittura umana riposa su elementi non matematicamente ponderabili. Il giudice di merito, pertanto, non è vincolato alle conclusioni del perito, ma ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, esaminando direttamente la scrittura e ponderando le risultanze della consulenza alla luce del contesto complessivo. La valutazione del compendio probatorio in tema di querela di falso è informata al criterio dell’attendibilità e della congruità logica degli elementi di prova, e non già al criterio probabilistico del “più probabile che non”, applicabile solo all’accertamento del nesso causale.
Il Fatto
In un giudizio avente ad oggetto la validità di un testamento olografo, il tribunale aveva accolto la querela di falso proposta in via incidentale, dichiarando la nullità delle disposizioni testamentarie, ad eccezione della sottoscrizione ritenuta autografa. La corte d’appello, riformando la decisione, aveva invece respinto la domanda, ritenendo che le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non avessero fornito una prova incontrovertibile della falsità del contenuto del testamento. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, deducendo due motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando il presupposto logico da cui era partita la corte territoriale, la quale aveva fatto dipendere l’esito del giudizio esclusivamente dalle conclusioni della consulenza grafologica. I giudici di legittimità hanno ricordato che la consulenza sull’autografia di una scrittura, ai sensi dell’art. 217 c.p.c., non è un mezzo di prova imprescindibile e non può condurre a conclusioni obiettivamente certe.
La corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto esaminare direttamente la scrittura contestata e valutare le conclusioni del perito alla luce di tutti gli altri elementi, quali i rapporti tra le parti, le condizioni del testatore e le discordanze evidenziate dallo stesso consulente. È stato, inoltre, escluso che l’accoglimento della querela di falso possa essere subordinato al raggiungimento della prova della falsità secondo il criterio dell’“più probabile che non” o dell’elevata probabilità tecnica. Tale criterio, come chiarito dalle Sezioni unite della giurisprudenza di legittimità, attiene esclusivamente alla ricostruzione del nesso causale in tema di responsabilità civile e non può trovare applicazione nella valutazione del compendio probatorio.
Il giudice del merito avrebbe, invece, dovuto accertare la complessiva attendibilità delle prove fornite dalla parte onerata, motivando adeguatamente le ragioni di un’eventuale insufficienza. L’aver basato la decisione su un automatismo derivante dalla mera lettura delle conclusioni del perito integra un vizio della motivazione, oltre che un errore di diritto. La sentenza è stata, quindi, cassata con rinvio affinché la corte d’appello, in diversa composizione, proceda a un nuovo esame della causa applicando i principi sopra enunciati.
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Nota della Redazione
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