Inammissibile il ricorso per la valutazione insindacabile di attenuanti e recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 19710 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione o violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, alla valutazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esente da evidenti illogicità e non contrastante con le massime di esperienza. Il sindacato di legittimità non può essere esercitato su valutazioni di merito, purché il giudice abbia fatto corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., esaminando in concreto il rapporto tra il fatto e i precedenti penali.

Il Fatto

Due imputati, giudicati congiuntamente, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di condanna di primo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.). Per uno solo dei ricorrenti era stata altresì riconosciuta la recidiva (art. 99, comma 2, cod. pen.).

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli tutti manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, relativo all’esclusione dell’attenuante della speciale tenuità del danno, la S.C. ha ricordato che il vizio di motivazione censurabile è solo quello emergente dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso l’attenuante sulla base della condotta predatoria di considerevole portata, non essendosi il danno limitato alla porta di ingresso ma esteso anche all’attrezzatura presente nella scuola.

Sul secondo motivo, concernente la recidiva, la S.C. ha precisato che la valutazione del giudice di merito non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati. È necessario, invece, esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Tale valutazione, se correttamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

Infine, in relazione al terzo motivo, avente ad oggetto l’omessa concessione delle attenuanti generiche, la S.C. ha richiamato il principio consolidato per cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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